L’interpretazione del giudicato nell’ottemperanza delimita l’obbligo di ostensione documentale (Cons. Stato n. 1307 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può interpretare la sentenza da eseguire e precisarne la portata, senza riformarla né derogarla, quando residuino margini di incertezza sul contenuto del giudicato. L’accoglimento, anche implicito, di un’eccezione di carenza di interesse formulata dalla parte resistente integra la motivazione della decisione di rigetto e concorre a delimitare l’obbligo di ostensione documentale. Ne consegue che il rigetto integrale del ricorso per ottemperanza si estende, in via preclusiva, alle domande di accesso già coperte da quel giudicato. La verifica dell’ottemperanza non può tradursi in una rinnovazione del merito, ma si risolve nel controllo dell’esatto adempimento del decisum come interpretato.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della società in amministrazione straordinaria, aveva contestato la cessione di ramo d’azienda verso la nuova compagnia aerea e aveva chiesto, per le difese nel giudizio di lavoro, l’ostensione degli atti del procedimento di cessione. Dopo un primo diniego e un primo giudizio, il Consiglio di Stato aveva accolto solo parzialmente l’appello, ordinando l’esibizione di specifici documenti con esclusione di quelli attinenti al contratto di cessione già acquisiti nel giudizio civile.
Un primo ricorso per ottemperanza si era chiuso con il rigetto, avendo la Sezione differito l’accesso alle due relazioni di valutazione fino alla conclusione della procedura di dismissione. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha sostenuto che su alcune proposte pre-contrattuali nulla era stato disposto, e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il perimetro del giudicato formatosi sulla prima decisione di ottemperanza. Il punto decisivo è che quell’ultima sentenza non si è limitata a differire l’accesso alle relazioni di stima, ma ha riferimento espresso all’eccezione di carenza di interesse sollevata dalla società resistente, la quale aveva evidenziato l’intervenuto deposito del contratto di cessione nel giudizio civile. Il Collegio ritiene che tale eccezione, e non altre di segno diverso, sia stata condivisa e assorbita nella delimitazione dell’obbligo di ostensione.
Il ragionamento si snoda sul rapporto tra motivazione e scritti di parte. La sentenza non può essere letta in isolamento: correlata alle difese, essa evidenzia come l’accoglimento implicito dell’eccezione abbia comportato il rigetto della domanda di accesso alle proposte pre-contrattuali. Da qui l’esclusione dell’omessa pronuncia lamentata dal ricorrente e la riferibilità del rigetto integrale anche a quella specifica istanza.
Il passaggio centrale riguarda la funzione del giudizio di ottemperanza. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio conferma che in tale sede si aprono spazi di cognizione funzionali all’attività interpretativa della sentenza da eseguire e alla richiesta di chiarimenti sulle modalità dell’ottemperanza, salvo l’annullamento degli atti. La seconda decisione di ottemperanza non ha dunque riformato quella di cognizione, ma ne ha interpretato e precisato la portata, escludendo le proposte e le intese preparatorie perché superate dalla stipulazione del contratto.
Sul punto dell’incertezza dell’originario dispositivo, la Corte ammette che l’inciso sulle esclusioni si prestava a letture divergenti. Tuttavia osserva che escludere documenti già acquisiti nel giudizio civile sarebbe stato privo di senso logico, essendo l’accesso motivato proprio da esigenze difensive in quel processo. Più coerente con l’impianto motivazionale è ritenere che la produzione del contratto sia stata considerata esaustiva, con conseguente esclusione della documentazione preparatoria.
Il ricorso è pertanto respinto, in disparte la preclusione derivante dal rigetto integrale già intervenuto, dovendosi escludere il diritto all’accesso ai documenti contestati. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità delle vicende esecutive.
Nota della Redazione
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