Autenticazione firme liste elettorali: invalidità insanabile e no soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 3522 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di presentazione delle liste elettorali l’autenticazione delle firme di accettazione della candidatura costituisce elemento essenziale e non semplice formalismo probatorio, poiché presidia la genuinità delle sottoscrizioni. Il vizio dell’autenticazione non è sanabile: le modalità prescritte dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 sono requisiti ad substantiam, non surrogabili, e la loro inosservanza rende insanabilmente invalida la sottoscrizione. Il favor partecipationis e il principio di regolarizzazione degli errori formali recedono dinanzi alla regola cogente della sicura identificazione dei candidati. Il soccorso istruttorio è estraneo al procedimento elettorale e non è estensibile alle ipotesi di omessa ottemperanza a prescrizioni richieste a pena di non ammissione. La tutela dell’affidamento è limitata dalla prevalenza del principio di legalità e della parità di trattamento.

Il Fatto

Una lista civica e i suoi candidati, oltre al delegato, impugnavano davanti al TAR Calabria il verbale con cui la Sottocommissione elettorale circondariale aveva disposto la ricusazione della lista e della collegata candidatura a Sindaco. Il provvedimento si fondava su due rilievi: l’autenticazione delle firme di accettazione era stata eseguita da una dipendente comunale non debitamente incaricata; dall’autenticazione della firma del candidato a Sindaco non risultavano la qualifica e i dati dell’autenticatore.

I ricorrenti invocavano il decreto del Commissario straordinario con cui la dipendente era stata delegata all’autenticazione, il principio del favor partecipationis e l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio. Il TAR respingeva il ricorso, rilevando che i decreti non risultavano sottoscritti e che lo stesso Commissario, con pec successiva, aveva chiesto di non tenerne conto perché inviati per errore. Proponevano appello i soccombenti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione su tutti i motivi. Sul primo, relativo alla validità delle deleghe, il Collegio premette che le invalidità del procedimento di autenticazione non hanno rilievo meramente formale: le regole che lo presidiano mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, e l’autenticazione è elemento essenziale della presentazione della candidatura (Cons. Stato, V, n. 3950 del 2025).

Richiamata la giurisprudenza che esclude l’inesistenza dell’atto amministrativo non sottoscritto quando la riferibilità all’autore sia ricavabile aliunde (CGA Sicilia n. 578 del 1996), la Corte sottolinea la specificità del procedimento elettorale, ispirato a maggiore rigore formalistico. Gli atti di incarico non sottoscritti risultano seguiti da una pec di contenuto equivoco, con cui il Commissario ha segnalato l’invio per errore. Escluso il vizio meramente formale, i principi di regolarizzazione e il favor partecipationis recedono dinanzi alla regola cogente della sicura identificazione dei candidati, funzionale anche alla celerità del procedimento.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che l’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 impone al pubblico ufficiale di indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e qualifica, apponendo firma e timbro. Il mancato rispetto di tale formalità rende insanabilmente invalida la sottoscrizione (Cons. Stato, V, n. 3818 del 2025); le modalità di autenticazione sono requisiti ad substantiam, non surrogabili (Cons. Stato, II, nn. 4198 e 4204 del 2022).

Il terzo mezzo è respinto per le medesime ragioni. Il soccorso istruttorio è estraneo al procedimento elettorale: la facoltà di integrazione documentale potrebbe al più riferirsi a mere irregolarità, ma non si estende all’omessa ottemperanza a prescrizioni richieste a pena di non ammissione (Cons. Stato, V, n. 8649 del 2025; II, n. 4648 del 2024; II, n. 1109 del 2023).

Quanto all’affidamento, la Corte riconosce che l’errore non è imputabile agli appellanti e che non può invocarsi l’autoresponsabilità. Permane tuttavia il fondamento di razionalità della disciplina, che mira a garantire il risultato, espressivo di un interesse superiore, della genuinità delle sottoscrizioni. Nel procedimento elettorale i requisiti di forma non ammettono un approccio sostanzialistico (Cons. Stato, II, n. 4198 del 2022). L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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