Divieto di sostegno per opere abusive e condanna ex art 349 cp (Cons. Stato n. 4076 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le regole del bando di gara costituiscono la lex specialis della procedura e vincolano rigidamente l’Amministrazione, che è obbligata ad applicarle senza alcun margine di discrezionalità, in ragione dei principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti e del divieto di disapplicazione del bando. Ove il bando richieda, ai fini dell’affidabilità del richiedente, l’assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, la relativa clausola di esclusione è ragionevole e proporzionata, essendo funzionale alla tutela dell’interesse pubblico a erogare risorse della collettività solo a soggetti affidabili. Non assumono rilievo elementi non previsti dalla lex specialis, quali la risalenza della condanna, la tipologia del reato o l’estinzione dello stesso ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che opera sul piano penalistico e non su quello dell’affidabilità. Parimenti, la mancanza di un’autorizzazione sismica richiesta dalla normativa e dal bando integra carenza di un requisito essenziale, non surrogabile dal giudizio del Comune sul titolo edilizio.

Il Fatto

I titolari di un’azienda agricola presentavano domanda di ammissione al sostegno previsto dal bando della Regione Campania relativo alla tipologia d’intervento 8.5.1, destinato agli investimenti per accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. L’Amministrazione comunicava i motivi ostativi all’accoglimento e, dopo le deduzioni della parte, respingeva l’istanza con provvedimento dirigenziale del 27.11.2019.

Il TAR per la Campania, con sentenza n. 4900/2023, respingeva il ricorso. I richiedenti proponevano appello, deducendo l’erroneità della decisione in ordine alla necessità dell’autorizzazione sismica e alla valenza ostativa della condanna riportata per un reato contro la pubblica amministrazione, oltre al difetto di motivazione e all’omessa allegazione del certificato di destinazione urbanistica.

La Motivazione della Corte

Sulla prima censura il Collegio rileva che il progetto prevedeva la ricostruzione ex novo e l’ampliamento di muri di contenimento per 1.100 mc in una zona sismica a rischio elevato. Non si tratta, dunque, di opere di modesta entità, ma di un intervento di significativa portata, da valutare in relazione alla possibile incidenza sulla pubblica incolumità. Il trasferimento di competenze al Comune non elimina l’esigenza dell’atto di valutazione sismica, che nella specie non è stato presentato.

La carenza dell’autorizzazione rileva in forza dell’art. 13.2 delle disposizioni generali del P.S.R. e dell’art. 8 del bando, che impongono alla Regione di verificare la completezza della documentazione. L’incompletezza non è surrogabile dal giudizio comunale, poiché l’atto condiziona la legittima esecuzione dei lavori quale presupposto di efficacia del titolo edilizio.

Sulla seconda censura la Corte chiarisce che la Regione non ha contestato la falsità della dichiarazione, ma la sua irregolarità per la sussistenza di una condanna per un reato contro la pubblica amministrazione. Il bando richiedeva, per affermare l’affidabilità, la mancanza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione: tra questi rientra il reato di cui all’art. 349 cod. pen., per il quale l’appellante era stato condannato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.. Poiché la lex specialis vincola rigidamente l’Amministrazione, non assumono rilievo la risalenza della condanna, la tipologia del reato o l’estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che opera solo sul piano penalistico.

La clausola di esclusione è ragionevole e proporzionata, perché mira a erogare risorse pubbliche solo a soggetti affidabili. Il Collegio distingue la fattispecie da quella, richiamata dagli appellanti, in cui il bando richiamava ogni tipologia di condanna penale: qui la preclusione riguarda soltanto reati significativi dell’affidabilità nei rapporti con la pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1168 del 2025).

Il provvedimento è plurimotivato: la censura sull’omesso certificato di destinazione urbanistica resta assorbita, poiché è sufficiente che una sola ragione ostativa resista al vaglio giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1532 del 2015 e n. 8182 del 2022). Il difetto di motivazione è escluso e l’istanza istruttoria è superflua, essendo il quadro probatorio completo. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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