Rinnovo permesso di soggiorno per motivi di studio e onere documentale dello studente (TAR Lazio n. 10502 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 39, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è condizionato alla documentazione degli esami sostenuti e dell’iscrizione universitaria: lo studente che non abbia allegato né dichiarato tali elementi, neppure a seguito della comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non può dolersi del diniego. In presenza di un provvedimento con motivazione plurima, il ricorso che censuri solo alcuni dei profili motivazionali è inammissibile per carenza di interesse, poiché l’eventuale accoglimento non potrebbe condurre alla caducazione dell’atto lesivo.

Il Fatto

La ricorrente, entrata nel territorio nazionale nel 2016 con visto per motivi di studio, impugnava il decreto con cui la Questura di Roma aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, presentata il 29.09.2020.

Il rigetto era motivato con la mancata allegazione del certificato di iscrizione universitaria e dell’attestazione degli esami sostenuti, nonché con il mancato ritiro del precedente permesso, emesso il 23.05.2019 e scaduto il 14.04.2020. La ricorrente deduceva l’errata applicazione delle norme sul rinnovo, affermando di non aver potuto produrre il certificato degli esami poiché la verbalizzazione richiedeva l’esibizione del permesso di soggiorno, come indicato dalla Segreteria dell’Università in alcune mail.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 39, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, secondo cui i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche.

Nel caso di specie è emerso che la ricorrente, nella presentazione dell’istanza e nel corso del procedimento, non aveva documentato né dichiarato gli esami sostenuti, e non aveva certificato l’iscrizione all’Università. Anche in giudizio le argomentazioni difensive sono rimaste indimostrate: non risultavano in atti le mail ricevute dall’Università né l’iscrizione all’anno in corso.

La censura è stata pertanto respinta, rilevando che l’onere documentale gravante sullo studente richiedente non può ritenersi assolto da mere affermazioni o da allegazioni non verificate.

Il Collegio ha inoltre osservato come il provvedimento impugnato fosse sorretto da due distinte motivazioni: la carenza della documentazione universitaria e il mancato ritiro del precedente titolo di soggiorno. Le censure hanno riguardato esclusivamente il primo profilo, senza alcuna contestazione sul secondo. In applicazione del principio consolidato per cui, in presenza di motivazione plurima, l’annullamento richiede l’accertata illegittimità di tutti i profili, il ricorso è stato giudicato inammissibile per carenza di interesse, con richiamo ai precedenti del Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.12.2025, n. 9668 e Sez. III, 14.11.2025, n. 8924.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite stante la costituzione meramente formale dell’Amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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