Diffida e termine di impugnazione del diniego sopravvenuto: il ricorso è irricevibile se notificato oltre i sessanta giorni (TAR Basilicata n. 56 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni per l’impugnazione del provvedimento sopravvenuto, adottato dall’amministrazione in risposta a una diffida, decorre dalla comunicazione dell’atto al difensore della parte tramite posta elettronica certificata, quando l’istanza stragiudiziale sia stata inoltrata dal medesimo difensore e il suo recapito sia stato indicato ai fini del riscontro. Gli impedimenti che abbiano precluso la tempestiva consultazione della casella di posta elettronica certificata ricadono nella sfera soggettiva del difensore e sono inidonei a incidere sul decorso del termine decadenziale. L’azione avverso il silenzio, proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione adotta un provvedimento espresso; in tal caso, la domanda deve essere riproposta nei termini avverso l’atto sopravvenuto, con l’evocazione in giudizio di almeno un controinteressato, a pena di inammissibilità per violazione dell’art. 41 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di aree ricomprese in comparti oggetto di un piano particolareggiato del 1999, aveva diffidato il Comune a provvedere alla “ripianificazione e riclassificazione urbanistica” delle zone interessate. Avverso il silenzio serbato dall’ente sulla diffida, era stato proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Nelle more del giudizio, il Comune aveva adottato un provvedimento espresso di diniego, comunicato via PEC al difensore del ricorrente, il quale aveva quindi impugnato l’atto sopravvenuto con motivi aggiunti notificati solo in data successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso per intervenuta decadenza del termine di impugnazione. L’atto sopravvenuto era stato comunicato il 9 gennaio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del ricorrente, mentre i motivi aggiunti erano stati notificati soltanto il 22 maggio 2025, ben oltre il termine di sessanta giorni prescritto dall’ordinamento processuale amministrativo.
Il TAR ha disatteso la tesi del ricorrente, secondo cui il termine non sarebbe decorso per la mancata notificazione personale del diniego. Dagli atti di causa è emerso che l’istanza stragiudiziale era stata inoltrata proprio dal difensore del ricorrente e che il suo recapito di posta elettronica certificata era stato indicato ai fini del riscontro. La comunicazione effettuata al difensore è stata pertanto ritenuta idonea a far decorrere il termine decadenziale.
Il Collegio ha altresì escluso che gli impedimenti alla tempestiva consultazione della casella di posta elettronica certificata potessero assumere rilievo, trattandosi di circostanze riconducibili alla sfera soggettiva del difensore, non idonee a incidere sul decorso del termine di impugnazione. In via ulteriore, il giudice ha precisato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per la mancata evocazione in giudizio dei controinteressati, da identificare nei titolari di diritti reali sui fondi interessati dalla richiesta di ripianificazione urbanistica, in violazione dell’art. 41 cod. proc. amm.
Con riferimento al ricorso avverso il silenzio, il Collegio ha richiamato la precedente ordinanza che ne aveva dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo cessata la situazione di inerzia a seguito dell’adozione del provvedimento espresso. In ragione delle peculiarità della questione, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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