Adibizione a mansioni inferiori nel pubblico impiego: serve la marginalità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 87 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione solo a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza del datore di lavoro e che la richiesta avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti l’inquadramento o, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle attività qualificanti, sia meramente occasionale. Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola, sul piano qualitativo, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento. L’attribuzione di mansioni aggiuntive, anche inferiori, non dà di per sé diritto a una retribuzione aggiuntiva, salva l’applicabilità dell’art. 36 Cost. qualora il lavoratore fornisca elementi specifici per verificare l’inadeguatezza del trattamento economico complessivo.
Il Fatto
Alcuni infermieri professionali, inquadrati nella categoria D, avevano convenuto in giudizio l’Azienda sanitaria regionale, deducendo di essere stati adibiti, per oltre un decennio, anche a mansioni proprie degli operatori sociosanitari e degli operatori tecnici addetti all’assistenza, appartenenti a categorie inferiori. I lavoratori avevano chiesto il risarcimento del danno da demansionamento, l’inibitoria alla prosecuzione dell’illecito e il pagamento di differenze retributive. Il tribunale aveva respinto le domande e la corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo la configurabilità del demansionamento in ragione della prevalenza delle mansioni di inquadramento e della natura non completamente estranea delle mansioni inferiori.
Avverso tale sentenza i dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su sette motivi, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e la mancata ammissione della prova testimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando l’iter argomentativo seguito dal giudice di merito. Richiamando il principio enunciato da Cass. n. 12128/2025, ha precisato che l’adibizione del pubblico dipendente a mansioni inferiori non è illegittima di per sé, ma è consentita solo al ricorrere di tre condizioni: la non completa estraneità delle mansioni alla professionalità del lavoratore, l’esistenza di un’obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza e il carattere marginale o meramente occasionale dell’adibizione rispetto alle attività qualificanti l’inquadramento.
La Corte ha sottolineato come la cura della persona costituisca un tratto comune tra la professionalità infermieristica e quella degli operatori sociosanitari, richiamando anche l’art. 49 del codice deontologico degli infermieri, che prevede la compensazione delle carenze eccezionali della struttura. Ha tuttavia chiarito che non è sufficiente che l’adibizione a mansioni inferiori non sia prevalente e sia giustificata da esigenze di servizio: occorre che essa sia marginale o, in alternativa, meramente occasionale, poiché il ricorso sistematico a tali mansioni lede comunque la professionalità del dipendente, sul piano qualitativo, anche quando sia rispettato il criterio di prevalenza.
La corte territoriale, valorizzando solo i primi due presupposti, si era discostata da tale principio, motivo per cui la sentenza è stata cassata con rinvio, con conseguente assorbimento dei motivi dal secondo al sesto. La Corte ha precisato che il giudice del rinvio dovrà rivisitare il materiale assertivo e istruttorio alla luce del principio enunciato, compresa l’ammissibilità dei mezzi di prova non ammessi per ritenuta non concludenza.
Il settimo motivo, relativo alla domanda di differenze retributive, è stato invece rigettato. La Corte ha confermato il principio per cui, in assenza di disposizioni legislative o contrattuali, l’attribuzione di mansioni aggiuntive non genera il diritto a un doppio salario, potendo semmai sorgere una questione di adeguatezza della retribuzione complessiva ai sensi dell’art. 36 Cost. Ha inoltre ribadito che il lavoratore, per ottenere un incremento retributivo, deve allegare e provare elementi specifici che consentano di verificare l’inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, con riferimento all’orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della prestazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.