Inammissibile il ricorso per cassazione che cumula motivi eterogenei (Cass. civ. Sez. 1 n. 2524 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la prospettazione cumulativa di censure eterogenee, che mescolino vizi di motivazione ed errores in iudicando, riferiti alle diverse ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., ove la formulazione del motivo non consenta di cogliere con chiarezza le doglianze, di fatto scindibili, per esaminarle separatamente. L’inammissibilità per sovrapposizione di motivi eterogenei è superata solo quando la formulazione del motivo permetta di individuare le singole censure, senza rimettere al giudice di legittimità il compito di isolarle e di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze della parte. Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è violato quando il giudice alteri gli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando un bene diverso da quello richiesto o ponendo a fondamento della decisione una causa petendi nuova.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva di una società di gestione crediti e rigettato l’appello incidentale volto ad affermare la legittimazione passiva di un istituto di credito, nell’ambito del contenzioso relativo alla cessione di azienda delle c.d. banche venete. La ricorrente proponeva tre motivi di ricorso, prospettando cumulativamente la violazione di norme processuali e sostanziali, nonché vizi di motivazione. La società di gestione crediti e l’istituto di credito resistevano con separati controricorsi. Veniva formulata la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., in seguito alla quale la ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, condividendo integralmente la proposta di definizione accelerata, ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. Ha innanzitutto rilevato che i motivi prospettavano genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea, mescolando censure motivazionali ed errores in iudicando, in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione. Secondo il costante orientamento di legittimità, tale tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure, sovvertendo i ruoli processuali e gravando la controparte dell’onere di farsi interprete congetturale delle ragioni del ricorrente.
La Corte ha precisato che l’inammissibilità per sovrapposizione di motivi eterogenei può essere superata solo se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze, di fatto scindibili, consentendone l’esame separato. Nel caso di specie, invece, il carattere cumulativo delle censure non consentiva di individuare con chiarezza le doglianze riconducibili ai diversi vizi invocati. Il Collegio ha inoltre escluso che la tesi della ricorrente, secondo cui le censure sarebbero state tutte riconducibili alla violazione di legge sostanziale, potesse superare l’ostacolo, poiché il primo motivo lamentava una nullità procedimentale, estraneo a una censura di violazione di legge sostanziale, mentre gli altri due motivi erano inframmezzati da considerazioni meritali sulla valutazione dei singoli rapporti intercorsi.
La Corte ha infine osservato che i motivi concernenti la normativa sulle c.d. banche venete mancavano di misurarsi con la questione effettivamente dirimente, quella della sorte dei rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro dell’istituto di credito. Su tale questione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che i rapporti già estinti a tale data rientrano nel contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che l’istituto di credito è estraneo al relativo contenzioso. Di qui la conclusione che, ove pure fosse stato possibile superare i profili di inammissibilità, il ricorso sarebbe stato comunque votato al rigetto. La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese in favore delle controricorrenti e al pagamento di somme ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione in favore della cassa delle ammende, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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