Nullità parziale del contratto preclusa da giudicato interno formatosi sulla nullità totale (Cass. civ. Sez. III n. 1010 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello non può dichiarare la nullità parziale del contratto, per preclusione da giudicato interno, qualora il giudice di primo grado abbia ritenuto il contratto integralmente nullo e l’appellante si sia doluto non di tale giudizio, ma soltanto della mancata conversione del contratto ai sensi dell’art. 1424 c.c. La domanda di conversione del contratto nullo ha per presupposto implicito, ma inequivoco, che il contratto sia effettivamente nullo, sicché la relativa impugnazione non investe la statuizione di nullità integrale. Il rilievo d’ufficio della nullità, pur ammesso in ogni stato e grado, va coordinato con l’art. 2909 c.c. e cede dinanzi al giudicato interno formatosi sulla validità del rapporto. La parte interessata ha l’onere di impugnare espressamente la sentenza, eventualmente anche per violazione dell’art. 101 c.p.c.
Il Fatto
Nel 2008 la banca concesse a un soggetto un mutuo di euro 280.000, garantito da fideiussioni e da ipoteca su un immobile. La somma non fu restituita e nel 2016 la banca avviò l’esecuzione forzata nei confronti del debitore e dei garanti. Questi proposero opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo la nullità del contratto perché l’importo erogato eccedeva il limite di finanziabilità stabilito dall’art. 38 d. lgs. n. 385/1993 e dalla normativa regolamentare di attuazione.
Il Tribunale dichiarò nullo il contratto ed escluse che potesse produrre, ex art. 1424 c.c., gli effetti di un mutuo ordinario. La banca appellò dolendosi della mancata conversione. La Corte d’appello accolse parzialmente il gravame, ritenendo il mutuo nullo solo per la parte eccedente il limite di finanziabilità e rideterminando il credito. I garanti ricorsero per cassazione con due motivi; la banca resistette con controricorso e propose ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto l’improcedibilità del controricorso al ricorso incidentale, notificato nei termini ma depositato oltre il termine legale di venti giorni, esclusa la sospensione feriale trattandosi di opposizione esecutiva.
Sul primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la statuizione di nullità integrale non fu impugnata e che la Corte d’appello non avrebbe potuto riformarla né dichiarare una nullità parziale. La Corte qualifica d’ufficio il motivo come denuncia di violazione del giudicato interno, richiamando il principio jura novit curia (Sez. U n. 17931 del 24.07.2013). Nel merito lo ritiene fondato: l’atto d’appello della banca non mise mai in discussione il giudizio di nullità, limitandosi a sostenere la conversione ex art. 1424 c.c.
La Corte argomenta che la domanda di conversione presuppone la nullità del contratto: se il contratto non fosse nullo, non avrebbe senso discorrerne la conversione. Essendo la nullità integrale accertata in primo grado e non impugnata, si era formato il giudicato interno, e la Corte d’appello avrebbe dovuto solo stabilire se quel contratto nullo potesse convertirsi, non dichiararne la nullità parziale.
Quanto agli argomenti della banca, la Corte ribadisce che il rilievo d’ufficio della nullità, ammesso dalle Sez. U n. 26242 del 12.12.2014, va coordinato con l’art. 2909 c.c.: esso è precluso al giudice dell’impugnazione quando sulla validità del rapporto si è formato il giudicato interno (Sez. III n. 50 del 03.01.2023; Sez. I n. 31930 del 06.12.2019). La regola vale anche quando il giudice, investito di domanda di nullità parziale, rilevi la nullità totale, o viceversa, con l’onere per la parte di impugnare espressamente (Sez. III n. 23644 del 10.10.2017). Il giudicato preclude anche la rilevanza del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale di Sez. U n. 33719 del 16.11.2022.
Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile per due ragioni indipendenti: l’ambiguità della censura, che dichiara di impugnare solo le spese ma illustra questioni estranee (art. 366, n. 4, c.p.c.), e la preclusione derivante dal giudicato interno. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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