Sindacato di legittimità sulle decisioni del Consiglio di Stato e interesse al ricorso (Cass. civ. Sez. Un. n. 3887 del 21.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. è circoscritto al controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi a errori in iudicando o in procedendo. La questione concernente la configurabilità di un interesse legittimo, ivi incluso l’interesse strumentale alla riedizione della gara, si risolve nell’accertamento dell’interesse al ricorso e rientra nei limiti interni della giurisdizione del giudice amministrativo; quand’anche la relativa qualificazione sia errata, essa non costituisce eccesso di potere giurisdizionale sindacabile. Neppure la violazione del diritto dell’Unione Europea che si risolva in un error in iudicando del giudice speciale è deducibile come motivo di eccesso di giurisdizione.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di alcuni lotti di una gara indetta dalla centrale di committenza regionale per l’affidamento del multiservizio tecnologico presso le aziende sanitarie, impugnava la sentenza del Consiglio di Stato che, accogliendo l’appello di un concorrente non risultato aggiudicatario, aveva annullato gli atti di gara per violazione dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 per il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi (CAM) nella documentazione di gara. Il Consiglio di Stato aveva disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse, valorizzando l’interesse strumentale alla riedizione della gara in capo al concorrente non utilmente collocato.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, richiamando le coordinate fissate da Corte cost. n. 6/2018, ribadiscono che il controllo di giurisdizione devoluto alla Corte di cassazione avverso le decisioni dei giudici speciali è circoscritto a tre sole ipotesi: difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore o all’amministrazione, arretramento rispetto ad essa, e difetto relativo per affermazione o negazione della giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione. Tale controllo non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, che rimangono confinate entro i limiti interni della giurisdizione.
Quanto alla doglianza incentrata sulla tutelabilità dell’interesse strumentale, la Corte osserva che la questione concernente la configurabilità di un interesse legittimo si risolve nell’accertamento della sussistenza dell’interesse al ricorso, valutabile solo dal giudice avanti al quale l’azione è proposta. Anche ove la sentenza impugnata fosse caduta in errore nel riconoscere tale interesse — errore non ravvisabile, atteso l’ampio consenso di cui gode la tutelabilità dell’interesse strumentale nella giurisprudenza amministrativa ed eurounitaria — si tratterebbe di una scelta interpretativa nella qualificazione giuridica dell’interesse, non sindacabile come eccesso di giurisdizione.
Con riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, le Sezioni Unite richiamano la sentenza C-497/20, Randstad Italia, che ha escluso che il diritto dell’Unione imponga allo Stato membro di prevedere un mezzo di impugnazione avverso le decisioni del supremo giudice amministrativo. La violazione di norme del diritto dell’Unione Europea che si risolva in un error in iudicando non è quindi sindacabile in sede di controllo di giurisdizione, rimanendo confinata nei limiti interni della giurisdizione speciale.
Il terzo motivo, incentrato sul preteso sconfinamento nel potere legislativo, è dichiarato inammissibile per superfluità, fondandosi sul presupposto dell’accoglibilità del primo motivo. L’insindacabilità dell’apprezzamento dell’interesse al ricorso compiuto dal Consiglio di Stato esclude che il giudice amministrativo abbia invaso la sfera del legislatore, venendo meno il presupposto stesso della dedotta censura.
Nota della Redazione
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