Decadenza sostanziale per l’impugnazione dei provvedimenti Inps sugli elenchi agricoli (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4362 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1970, per impugnare in sede giurisdizionale la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli decorre in ogni caso dalla data in cui il provvedimento amministrativo diviene definitivo, indipendentemente dalla causa per cui si verifica la definitività. La tardiva presentazione del ricorso amministrativo ex art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 non vale a spostare in avanti il dies a quo del termine decadenziale né determina alcuna rimessione in termini dell’interessato. Tale termine, che ha natura di decadenza sostanziale, opera anche nel giudizio di accertamento negativo dell’indebito promosso dal lavoratore, poiché l’iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale. La previsione del termine non confligge con gli artt. 3, 24, 38 e 113 Cost., rispondendo all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici in un settore caratterizzato da difficoltà di accertamento.
Il Fatto
Un operaio agricolo a tempo determinato, iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza, aveva ricevuto dall’Inps comunicazioni di indebito relative all’indennità di disoccupazione percepita per più annualità. Il lavoratore aveva proposto domanda giudiziale volta all’annullamento dei provvedimenti di indebito, all’accertamento che nulla era dovuto all’Istituto e alla condanna dello stesso alla restituzione di quanto eventualmente percepito. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Bologna, in riforma, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, rilevando che il ricorso amministrativo era stato proposto oltre il termine di trenta giorni e che il ricorso giudiziale era stato depositato dopo la scadenza del termine perentorio di centoventi giorni dalla definitività del provvedimento.
Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L’Inps resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi, ha rigettato il ricorso. In primo luogo, ha escluso la configurabilità del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione alle successive comunicazioni di indebito del 16 e 18 novembre 2022, rilevando che la censura atteneva in realtà all’omesso esame di una circostanza fattuale, non alla mancata decisione su una domanda. Ha inoltre evidenziato che, nel giudizio instaurato per contrastare la pretesa restitutoria dell’Inps, l’oggetto della domanda non è la caducazione degli atti di recupero ma l’accertamento del diritto alla prestazione, sicché non poteva configurarsi un’autonoma domanda di annullamento delle note successive.
Quanto alla decadenza, la Corte ha affermato che le comunicazioni ricevute nel luglio 2022 erano idonee a rendere nota al lavoratore la variazione degli elenchi e ad attivare gli strumenti di tutela. Ha precisato che la tardiva presentazione del ricorso amministrativo non sposta il dies a quo del termine di centoventi giorni, che decorre dalla definitività del provvedimento, richiamando il precedente di Cass. n. 7986 del 2024 e Cass. n. 2512 del 2025. Ha inoltre chiarito che i provvedimenti impugnabili entro il termine non sono quelli di ripetizione dell’indebito, ma quelli di riconoscimento o disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, oggetto della comunicazione del 27 giugno 2022.
La Corte ha poi ribadito che la decadenza ex art. 22 cit. ha natura sostanziale e opera anche nell’azione di accertamento negativo dell’indebito, poiché l’iscrizione negli elenchi anagrafici costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale. Ha infine disatteso i dubbi di costituzionalità, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005 e la giurisprudenza di legittimità che esclude la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e ha dichiarato inammissibile il motivo concernente la domanda risarcitoria subordinata, non riproposta in appello dalla parte vittoriosa in primo grado e non adeguatamente specificata nel ricorso per cassazione.
Nota della Redazione
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