Nessun obbligo assicurativo INAIL per gli studi professionali associati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4473 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati. La tendenza espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, le quali non contemplano l’assoggettamento delle associazioni professionali all’obbligo in questione, così come non lo prevedono per il mero libero professionista. Il principio di parità di tutela a parità di esposizione al rischio non giustifica un’estensione dell’obbligo assicurativo oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’obbligo assicurativo presso l’INAIL in capo ai professionisti associati di uno studio infermieristico. La Corte d’appello di Brescia aveva confermato la pronuncia di primo grado, che aveva escluso la sussistenza di tale obbligo in capo agli associati dello studio professionale.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale aveva richiamato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e aveva argomentato muovendo dalla giurisprudenza costituzionale. Avverso tale statuizione l’INAIL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. Lo studio associato ha resistito con controricorso, mentre la società di riscossione è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., l’Istituto ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, dell’art. 4, n. 7 e dell’art. 9, secondo comma, d.P.R. n. 1124/1965, in relazione alla legge n. 1815/1939, art. 1. Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti dell’obbligatorietà assicurativa, in considerazione del carattere associativo e non societario del vincolo tra i professionisti.
L’Istituto sosteneva che le caratteristiche concrete dello studio associato rendessero lo stesso un soggetto giuridico autonomo, assimilabile per i meccanismi operativi a una vera e propria società. Da ciò il richiamo al principio secondo cui, a parità di esposizione al rischio, deve corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale è prestata l’attività lavorativa.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha anzitutto precisato che non era in discussione la natura dello studio controricorrente né i rapporti tra gli associati. Le argomentazioni già espresse in un precedente arresto, richiamate a fondamento della statuizione impugnata, sono state successivamente ribadite da ulteriori pronunce di legittimità, che ne hanno confermato la validità.
Si è così consolidato il principio per cui, in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati. La tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, le quali non contemplano l’assoggettamento delle associazioni professionali all’obbligo in questione, né lo prevedono per il mero libero professionista.
I precedenti richiamati, al cui supporto argomentativo la Corte ha fatto rinvio, sono stati in questa sede confermati e ribaditi, anche con riguardo al superamento delle considerazioni espresse da decisioni anteriori di segno diverso. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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