La sentenza di merito si sostituisce alla cautela anticipatoria senza travolgerne la legittimità (Cass. civ. Sez. 2 n. 4557 del 28.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di accoglimento del ricorso cautelare anticipatorio ex art. 700 cod. proc. civ. non perde efficacia per effetto della successiva sentenza di merito, che non la conferma né la revoca ma semplicemente vi si sostituisce integralmente. Ne consegue che il giudizio di merito, instaurato da una delle parti, non costituisce la fase di cognizione del procedimento cautelare e l’eventuale diverso accertamento in esso compiuto non incide sulla legittimità dell’ordinanza già pronunciata, né fonda un diritto al rimborso delle spese sopportate dalla controparte per ottenerla. In materia di accesso al fondo altrui per la riparazione di un edificio, l’obbligazione propter rem dell’art. 843 cod. civ. legittima la tutela urgente quando il diritto sia stato rifiutato dal proprietario, ancorché la necessità dell’accesso venga meno solo in epoca successiva alla pronuncia cautelare.

Il Fatto

Il proprietario esclusivo di un locale e del cortile retrostante convenne in giudizio il condominio, del quale contestava l’accesso alla sua proprietà imposto con ordinanza cautelare del 13/07/2009 per il ripristino dei prospetti dell’edificio condominiale. L’attore chiese la revoca del provvedimento, il risarcimento dei danni e la restituzione delle somme versate per le spese della fase cautelare.

Il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e compensò parzialmente le spese. La Corte d’Appello, confermando la decisione, escluse il diritto alla restituzione delle spese cautelari, ritenendo legittima l’ordinanza che aveva accordato l’accesso. Avverso tale sentenza il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il condominio è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le censure relative alla restituzione delle spese della fase cautelare e alla legittimità dell’ordinanza. Ha preliminarmente ribadito che l’art. 843 cod. civ. configura un’obbligazione propter rem, cui corrisponde il diritto di accesso del condominio; diritto che, essendo stato rifiutato dal proprietario, ha reso necessaria la tutela urgente.

Richiamato il sesto comma dell’art. 669-octies cod. proc. civ., la Corte ha chiarito che la misura cautelare anticipatoria, esclusa dall’applicabilità dell’art. 669-novies cod. proc. civ., è destinata a restare stabile, ancorché inidonea al giudicato, fino a quando non sia sostituita da una sentenza di merito di segno diverso. Il giudizio di merito non costituisce la prosecuzione del procedimento cautelare, sicché la sentenza non conferma né revoca la misura ma vi si sostituisce in toto. L’accertamento successivo circa la necessità dell’accesso non incide pertanto sulla legittimità dell’ordinanza resa in data 13/07/2009, né può fondare il diritto al rimborso delle spese sopportate dal condominio per ottenerla, essendo l’accesso stato confermato come legittimamente consentito. Su tale rapporto, la Corte ha richiamato Sez. 2, n. 18535 del 08/06/2022.

Quanto alla domanda risarcitoria, il motivo è stato dichiarato inammissibile. La censura di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa dall’art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, ricorrendo un’ipotesi di doppia conforme, non superata dalla dimostrazione di una diversità dell’iter argomentativo delle due sentenze, come richiesto da Cass. Sez. 6-2, n. 7724 del 09/03/2022.

La Corte ha inoltre escluso la configurabilità delle denunciate violazioni di legge. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. postula l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti, mentre la diversa valutazione delle prove offerte è rimessa al giudice di merito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.; la violazione dell’art. 2697 cod. civ. ricorre solo quando l’onere della prova sia attribuito a una parte diversa da quella che ne era gravata. Nessuna ultrapetizione è infine configurabile nella valutazione dei mezzi di prova relativi a fatti contestati, come precisato da Cass. Sez. 3, n. 15734 del 17/05/2022.

Il terzo motivo, concernente la compensazione delle spese di primo grado, è stato ritenuto infondato: il sindacato di legittimità sulla regolamentazione delle spese è limitato al divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la valutazione della soccombenza reciproca è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (cfr. Cass. Sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017). Il ricorso è stato pertanto respinto, con conferma della statuizione sulle spese, non avendo il condominio svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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