Trasferimento del luogo di esercizio della servitù e interpretazione del titolo costitutivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 21667 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di trasferimento dell’esercizio di una servitù su una diversa porzione del medesimo fondo servente non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 1068, quarto comma, cod. civ., che disciplina lo spostamento su un altro fondo, ma è riconducibile alla fattispecie del secondo comma della medesima disposizione e non richiede, pertanto, un’apprezzabile discrezionalità del giudice, essendo il trasferimento subordinato alla sola verifica dei presupposti della maggiore gravosità per il fondo servente e dell’eguale comodità per il fondo dominante. In materia di servitù, l’interpretazione del titolo costitutivo che limiti il diritto di passaggio al conseguimento di una specifica finalità, quale l’accesso e la manovra di autoveicoli pesanti per il carico e lo scarico di merci, deve essere rispettosa della volontà delle parti, come desumibile dalla lettera della clausola (art. 1362 cod. civ.) e, in caso di dubbi, secondo il principio della minore gravosità per il fondo servente (art. 1371 cod. civ.).

Il Fatto

La società titolare del fondo servente convenne in giudizio la società titolare del fondo dominante, chiedendo il trasferimento della servitù carrabile da un varco a un altro accesso, entrambi siti sul medesimo fondo servente, e l’accertamento dell’illegittimo uso della servitù da parte della convenuta. Il Tribunale accolse la domanda, disponendo lo spostamento dell’esercizio del diritto di passaggio al nuovo varco. La Corte d’appello rigettò l’appello della società soccombente e dei comproprietari del fondo dominante, interpretando la clausola costitutiva nel senso che il passaggio fosse consentito esclusivamente a mezzi pesanti per le operazioni di carico e scarico, senza diritto di sosta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli tutti infondati. In riferimento al primo motivo, concernente la presunta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per l’applicazione dell’art. 1068, quarto comma, cod. civ., i giudici di legittimità hanno chiarito che, pur a voler presumere una differenza tra le fattispecie dei commi secondo e quarto, nel caso di specie lo spostamento dell’esercizio della servitù era avvenuto su una diversa porzione del medesimo fondo servente. Pertanto, non potendosi configurare l’ipotesi del trasferimento su un altro fondo del proprietario di quello servente, nessuna lesione del diritto di difesa era riscontrabile, essendo il thema decidendum univocamente inteso dalle parti.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla presunta illegittimità del nuovo varco, rilevando che la censura era priva di autosufficienza, non avendo i ricorrenti provato l’asserita statuizione del giudice amministrativo che avrebbe dichiarato l’illegittimità urbanistica del nuovo capannone, e che le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, come riportate nella sentenza impugnata, escludevano la violazione delle norme del codice della strada.

In ordine al terzo motivo, concernente il diniego di risarcimento dei danni da spoglio e occupazione, la Suprema Corte ha evidenziato l’infondatezza della censura, in quanto l’accertamento del giudice di merito circa l’assenza di un pregiudizio e la maggiore comodità del nuovo accesso per il fondo dominante costituisce una valutazione fattuale non sindacabile in sede di legittimità. La deduzione di una violazione di legge non può, infatti, tradursi in un riesame del merito, essendo la ricognizione della fattispecie concreta riservata al giudice di merito.

Infine, con riferimento al quarto motivo, la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della clausola costitutiva della servitù operata dal giudice d’appello. La lettera del titolo, che limitava il passaggio al fine di consentire l’accesso e la manovra di autoarticolati per il carico e lo scarico delle merci, senza diritto di sosta, è stata ritenuta chiara e rispettosa della volontà delle parti, volta a non rendere maggiormente gravoso il fondo servente. L’interpretazione estensiva proposta dai ricorrenti è stata, pertanto, rigettata.

Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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