Compensazione delle spese e divieto di condanna della parte vittoriosa (Cass. civ. Sez. 2 n. 4779 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, la parte integralmente vittoriosa nel merito non può essere condannata al rimborso delle spese processuali, neppure in grado di appello, salva l’ipotesi di soccombenza reciproca. È affetta da motivazione apparente la sentenza che, riconosciuta la fondatezza della censura relativa al difetto di motivazione sulla compensazione disposta dal primo giudice e provvedendo essa stessa a colmare la lacuna, condanni nondimeno la parte vittoriosa alla refusione integrale delle spese del grado, senza rendere percepibile il fondamento logico-giuridico di tale conclusione. Il giudice d’appello che rilevi il vizio della pronuncia di prime cure è tenuto a sostituirsi integralmente a questa, applicando i criteri di cui all’art. 92 cod. proc. civ. vigente ratione temporis, il quale consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o per altri giusti motivi.

Il Fatto

La proprietaria di un appartamento al quinto piano di un edificio condominiale conveniva in giudizio il proprietario dell’attico sovrastante, chiedendone la condanna al riassetto strutturale per i danni provocati dal peso eccessivo del solaio, con lesioni e pericolo di crollo sulla propria unità immobiliare. La domanda era estesa anche al Condominio. Il Tribunale accoglieva la domanda solo nei confronti del proprietario dell’attico, rigettandola integralmente nei confronti del Condominio.

La Corte d’Appello, investita dell’appello principale e di quello incidentale del Condominio, rigettava entrambi, riconoscendo tuttavia il difetto di motivazione sulla compensazione delle spese disposta dal primo giudice e provvedendo essa stessa a colmare la lacuna. Condannava altresì il Condominio – parte vittoriosa – alla refusione integrale delle spese del grado in favore dell’attrice. Il Condominio ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi, strettamente connessi al tema della soccombenza, ritenendoli fondati sia sotto il profilo della motivazione apparente sia sotto quello della violazione di legge. Il dato decisivo è l’esito globale della lite: soccombente nei confronti dell’attrice è risultato esclusivamente il proprietario dell’immobile sovrastante, mentre il Condominio, pure convenuto, è uscito vittorioso dal giudizio di merito.

Quanto alla disciplina applicabile, la Corte ha precisato che trova applicazione l’art. 92 cod. proc. civ. nella versione vigente nel 1997, data di instaurazione del giudizio di primo grado, che consentiva al giudice di compensare le spese solo in caso di soccombenza reciproca o per altri giusti motivi. La Corte d’Appello aveva espressamente riconosciuto la fondatezza della censura del Condominio, rilevando l’assenza di adeguata motivazione nella sentenza impugnata e provvedendo a integrare la lacuna con una motivazione propria.

Ciononostante, il giudice del gravame ha condannato l’appellante incidentale al pagamento integrale delle spese del grado, richiamando il rigetto dell’appello incidentale che, nella parte relativa al difetto di motivazione, aveva invece ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che le ragioni di tale conclusione non sono percepibili, configurandosi il vizio di motivazione apparente, che ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non rende conoscibile il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 2767 del 2023 e n. 22232 del 2016.

La sentenza impugnata è incorsa altresì nella violazione del divieto di condanna alle spese della parte vittoriosa, in quanto la domanda dell’attrice nei confronti del Condominio era stata integralmente respinta nel merito, con la conseguenza che, nella valutazione globale dell’esito del giudizio, vittorioso era risultato il Condominio. La Corte ha inoltre evidenziato l’indebita duplicazione dei compensi per il giudizio di appello in favore dell’attrice, vista la contestuale condanna dell’appellante principale al rimborso delle spese del grado.

La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame in relazione alla ripartizione delle spese tra attrice e Condominio, attenendosi ai principi enunciati e regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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