Rimborso ritenute su dividendi a società estera: la violazione UE elide il credito convenzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 4761 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del divieto di discriminazione fiscale di cui all’art. 63, num. 1, T.F.U.E. (già art. 56, num. 1, Trattato CEE), accertata con riferimento ai dividendi distribuiti a società non residenti, comporta l’applicazione anche a tali soggetti della ritenuta ridotta prevista per le società residenti. Ai fini del rimborso della maggiore ritenuta, è necessario e sufficiente che la società richiedente dimostri di essere astrattamente assoggettabile a imposta sul reddito nello Stato membro di residenza, senza dover provare l’effettivo prelievo fiscale subìto sui dividendi. La sussistenza della discriminazione non è elisa dalla mera previsione convenzionale di un credito d’imposta, allorché tale strumento non sia in grado di compensare integralmente gli effetti del trattamento deteriore.
Il Fatto
Una banca tedesca, nel periodo 2004-2007, percepiva dividendi da società italiane partecipate, subendo in Italia una ritenuta alla fonte del 15 per cento ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni, salvo che per le azioni di risparmio. Ritenendo il trattamento fiscale discriminatorio alla luce dei princìpi sulla libera circolazione dei capitali, la società presentava istanza di rimborso per l’intero importo delle ritenute subite, distinguendo tra dividendi da partecipazioni strategiche e quelli da partecipazioni speculative.
L’Amministrazione finanziaria accoglieva parzialmente l’istanza, limitandola ai soli dividendi non speculativi. I gradi di merito riconoscevano alla società il diritto al rimborso, ma con riferimento ai dividendi speculativi la Commissione Tributaria Regionale circoscriveva il rimborso alla sola differenza tra le ritenute subite e il credito d’imposta che la società avrebbe potuto recuperare in Germania, ai sensi della Convenzione bilaterale. Avverso tale ultima statuizione entrambe le parti proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina dapprima le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla contribuente, rigettando la dedotta inammissibilità del ricorso principale. Quanto alla dedotta consumazione del potere di impugnazione per la notifica di due distinti ricorsi, il Collegio richiama il principio per cui la mera notifica del primo ricorso, non seguito da deposito, non comporta ex se la consumazione del potere, essendo ammissibile la proposizione del secondo entro il termine breve decorrente dalla notifica del primo.
Nel merito, la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, che lamentava la violazione dell’art. 2697 c.c. per l’assenza dei credit advices a prova delle ritenute. La doglianza si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte chiarisce che la questione della beneficiaria effettiva è estranea all’oggetto del contendere, poiché la domanda di rimborso si fondava esclusivamente sulla violazione del divieto di discriminazione fiscale, come da giurisprudenza comunitaria richiamata.
Con riferimento ai motivi concernenti i dividendi speculativi, la Corte respinge il vizio di omessa pronuncia, in quanto la decisione della CTR implicava il rigetto della tesi dell’Amministrazione. Viene altresì dichiarato inammissibile il motivo di omesso esame, poiché la questione dedotta atteneva al diritto sostanziale e non a un fatto processuale controverso.
Nel merito, l’Agenzia invocava l’art. 89, comma 2-bis, del d.P.R. n. 917/1986, che assoggetta a piena tassazione i dividendi su azioni di negoziazione per i soggetti IAS, per escludere la discriminazione. La Corte osserva che tale norma, introdotta dalla legge n. 244/2007, si applica solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e non è quindi invocabile per gli anni 2004-2007 oggetto di causa.
Accogliendo il ricorso incidentale della società, la Corte dà seguito al precedente tra le stesse parti (sentenza n. 13884/2023), affermando che la persistenza di un effetto discriminatorio, non integralmente compensato dal credito d’imposta convenzionale, integra la violazione dell’art. 63 T.F.U.E. Il rimborso spetta per l’intero importo delle ritenute, al netto dell’imposta ridotta dovuta dalle società residenti, senza detrarre il credito d’imposta astrattamente fruibile. La causa viene decisa nel merito, con annullamento del diniego di rimborso per la parte relativa ai dividendi speculativi.
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Nota della Redazione
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