Liquidazione del compenso professionale: inderogabilità dei minimi tabellari e inclusione della fase istruttoria nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. 2 n. 4822 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice, nel porre le spese processuali a carico della parte soccombente, non può liquidare un compenso professionale che si collochi al di sotto del minimo tabellare stabilito dal d.m. n. 55/2014. In materia di spese processuali, il d.m. n. 55/2014 non prevede uno specifico compenso per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione che la comprende; pertanto, nel computo dell’onorario deve essere incluso anche il compenso per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento, qualora il giudice sia chiamato a esaminare il merito della pretesa. In tema di equa riparazione, il valore della causa, anche per il giudizio di rinvio, si determina nel complessivo ammontare dell’indennizzo richiesto e non può essere circoscritto al solo maggior importo eventualmente riconosciuto in sede di rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente, già opponente in un giudizio di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, aveva ottenuto la cassazione con rinvio del decreto della Corte d’appello di Roma che aveva ridotto l’indennizzo riconosciutogli in sede monitoria. Il giudice del rinvio, in diversa composizione, aveva accolto l’opposizione e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di un importo maggiorato. Avverso il nuovo decreto, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’illegittima liquidazione delle spese processuali relative ai giudizi di opposizione e di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dei parametri professionali di cui al d.m. n. 55/2014 e al d.m. n. 147/2022, ratione temporis applicabile, nonché sull’omessa liquidazione del compenso per la fase istruttoria. Il ricorrente ha contestato la liquidazione di somme inferiori ai minimi tabellari e ha rivendicato il diritto a un compenso calcolato sulla base della media tra valori minimi e valori medi, con l’aumento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014.
Il Collegio ha richiamato il principio, cui ha inteso dare continuità, per cui il giudice non può liquidare un compenso al di sotto del minimo di tabella, citando i precedenti delle Sezioni semplici (nn. 7361/2025, 8505/2025, 8508/2025 e 8526/2025). Ha poi ribadito che il d.m. n. 55/2014 non prevede un autonomo compenso per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che include anche l’istruttoria, con la conseguenza che il relativo importo è sempre dovuto, a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività istruttoria (Sez. 2, n. 8561 del 2023).
La Corte ha quindi precisato che tale fase deve essere remunerata quando il giudice sia chiamato a esaminare il merito della pretesa, come nel caso in cui l’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 concerna la quantificazione dell’indennizzo. Ha invece escluso il compenso nell’ipotesi, diversa, in cui il giudice del rinvio debba limitarsi al ricomputo delle spese, come nel precedente di cui a Cass. n. 34575/2021. Quanto al valore della causa, la Corte ha confermato che esso va determinato nell’intero ammontare dell’equo indennizzo, anche per il giudizio di rinvio, e non nel solo importo aggiuntivo eventualmente riconosciuto (Cass. n. 23599/2023).
Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto che la liquidazione avrebbe dovuto essere pari a una somma maggiore di quella indicata nel decreto impugnato, che si attestava al minimo di tabella ma escludeva la fase istruttoria/trattazione, e ha provveduto a determinarla direttamente, operando l’incremento del 30%. Il decreto è stato pertanto cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Nota della Redazione
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