Vincolo autostradale e deroga ex art. 9 l. 729/61 (Cass. civ. Sez. 2 n. 5335 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità gravante sulle aree ricadenti nelle fasce di rispetto autostradali trae la propria fonte direttamente dalla legge, posta a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione, e prevale pertanto sulla pianificazione e programmazione urbanistica. Tale vincolo può essere derogato solo all’esito della specifica procedura prevista dall’art. 9 l. 729/61, non potendo essere superato da accordi non documentati, da trattative non concretizzate o da atti unilaterali quali la previsione in un piano regolatore. La società concessionaria autostradale, per la durata della concessione, è legittimata ad agire in giudizio contro il proprietario del fondo limitrofo che abbia costruito in violazione delle distanze per conseguire la riduzione in pristino.
Il Fatto
La società concessionaria dell’autostrada conveniva in giudizio una società proprietaria di un fabbricato e il comune, chiedendo l’accertamento della violazione delle distanze della fascia di rispetto autostradale e la condanna alla demolizione dell’immobile, previa disapplicazione dei titoli edilizi. Il tribunale rigettava le domande, ma la corte d’appello, in riforma, condannava la società proprietaria ad arretrare il fabbricato alla distanza legale, respingendo anche gli appelli incidentali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il primo motivo, relativo alla dedotta carenza di interesse ad agire, lo dichiara inammissibile. Il vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto è legale, prevale sulla pianificazione urbanistica e rende l’area inutilizzabile, rendendo superflua ogni valutazione discrezionale in concreto. Quanto alla legittimazione, la società concessionaria subentra nei poteri dell’ente proprietario della strada, inclusa la facoltà di agire per la riduzione in pristino.
Il secondo motivo, con cui si lamenta l’erronea affermazione dell’inderogabilità del divieto, è destituito di fondamento. La Corte chiarisce che la deroga può essere concessa solo con la procedura di cui all’art. 9 l. 729/61. Nella specie, la corte territoriale ha accertato la mancata prova dell’accordo e la mancata concretizzazione delle trattative, non ravvisando l’esperimento della procedura. In assenza di deroga, permane il divieto assoluto.
La terza censura, riguardante l’omesso esame di un fatto decisivo, è reputata inammissibile. Il ricorrente non ha indicato un singolo fatto storico ma una pluralità di risultanze probatorie. Inoltre, l’eventuale fatto della realizzazione della strada è stato comunque esaminato dal giudice di merito, che ne ha tratto conclusioni diverse.
Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 9 citato, è immeritevole di accoglimento. La censura non deduce un’erronea interpretazione della norma, ma si risolve in una contestazione dell’accertamento fattuale compiuto dai giudici di secondo grado, sottratto al sindacato di legittimità. Difetta, inoltre, il requisito di specificità, non essendo indicate le norme violate né raffrontate con le affermazioni della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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