Doppia conforme e inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di conferma integrale in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 7896 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti che decidono sulla riunione o sulla separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente ordinatorio, privi di contenuto decisorio e insindacabili in sede di gravame, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione sull’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse. Qualora la sentenza d’appello confermi integralmente la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.. Nell’ipotesi di “doppia conforme”, il ricorrente deve comunque indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che esse sono tra loro diverse, onde evitare l’inammissibilità del motivo.

Il Fatto

Una proprietaria conveniva in giudizio il confinante per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, lamentando che la ricostruzione del muro di confine fosse avvenuta sconfinando sul proprio fondo. Il convenuto si costituiva contestando lo sconfinamento e allegando che l’intervento era stato concordato con il figlio della attrice.

Il Tribunale accertava l’illegittimità dello sconfinamento e ordinava la demolizione parziale del muro con ripristino del confine. La Corte d’appello rigettava il gravame. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli eredi del soccombente, deceduto nel corso del giudizio di appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 274 c.p.c. per la mancata riunione del procedimento ad altro pendente tra le parti, è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha precisato che i provvedimenti di riunione o separazione delle cause sono atti ordinatori, privi di contenuto decisorio e, come tali, non impugnabili. La relativa valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, come già affermato da Sez. 6-1, n. 8024 del 2018 e da Sez. 1, n. 28539 del 2022.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per estrema genericità, non essendo state indicate le norme che si assumevano violate in relazione alla qualificazione dell’azione come di regolamento di confini piuttosto che di rivendica. Il motivo, inoltre, non si confrontava con la motivazione della corte territoriale che, valorizzando le difese delle parti, aveva evidenziato come il convenuto non avesse contestato la titolarità del fondo in capo all’attrice.

Con riferimento ai motivi concernenti l’omesso esame di fatti decisivi, relativi al preteso accordo tra le parti, alla legittimità dell’opera in forza di DIA e alla valutazione della c.t.u., la Corte ha rilevato l’inammissibilità sulla base del principio di cui all’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., applicabile ratione temporis. La sentenza d’appello, avendo confermato il primo dictum, rientra nell’ipotesi di “doppia conforme”, che preclude il sindacato sul vizio motivazionale. Per superare tale preclusione, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni dimostrandone la diversità, come richiesto da Sez. 1, n. 26774 del 2016. Tale onere non è stato assolto.

Infine, è stato ritenuto infondato il motivo relativo alla condanna al versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di adempimento doveroso conseguente al rigetto dell’impugnazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna dei ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese di lite e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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