L’onere della prova della notifica delle cartelle grava sull’agente della riscossione, ma la violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo in caso di errata allocazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 6210 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c., deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. In materia tributaria, grava sull’agente della riscossione l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica della cartella di pagamento e degli atti successivi. Tale prova può essere validamente fornita anche mediante la produzione in giudizio di copie degli atti, atteso che la conformità all’originale può essere dimostrata con altri mezzi idonei, ivi incluse le presunzioni. La verifica compiuta dal giudice di merito in ordine alla sufficienza della documentazione prodotta è insindacabile in cassazione se immune da vizi logici; la censura che si limiti a dedurre la generica incompletezza o inidoneità della documentazione, senza rappresentare il contenuto rilevante dei dedotti deficit probatori, è inammissibile per la sua natura esplorativa.
Il Fatto
L’agente della riscossione aveva intimato alla contribuente il pagamento della complessiva somma di 230.627,19 euro, per imposte di vario titolo, richiesta mediante diverse cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l’opposizione, ma la Commissione tributaria regionale della Calabria, su appello dell’agente della riscossione, aveva riformato la decisione, ritenendo che la produzione in giudizio di copie degli atti di notifica fosse idonea a dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle, anche attraverso presunzioni. Il giudice d’appello aveva inoltre riconosciuto che la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, eseguita in data 9 marzo 2011, aveva interrotto i termini di prescrizione, rendendo efficace l’intimazione per tutte le cartelle di cui era stata fornita la prova della notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la contribuente lamentava la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che l’agente della riscossione non avesse fornito la prova della notifica degli atti presupposti. La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato il carattere inammissibile della censura, per aver coacervato profili eterogenei: la violazione del criterio di riparto dell’onere probatorio, l’omesso esame delle prove e il difetto di motivazione. Nel merito, ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui doveva gravare, circostanza non verificatasi nel caso di specie, avendo il giudice regionale correttamente ritenuto che l’Ufficio avesse assolto al proprio onere mediante la produzione in copia delle notifiche.
La Corte ha inoltre giudicato inammissibile, per la sua insuperabile genericità, la doglianza volta a contestare la presunta incompletezza o inidoneità della documentazione prodotta, in quanto la ricorrente non aveva rappresentato il contenuto rilevante dei dedotti deficit probatori. Ha infine ritenuto congrua la motivazione del giudice d’appello in ordine all’effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, effetto riconosciuto solo per le cartelle di cui era stata fornita la prova della notifica, come reso evidente dall’accoglimento dell’appello per due cartelle non notificate.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte ha accolto la doglianza della contribuente, rilevando che, per effetto dello sgravio disposto dai Comuni di Cittanova e Taurianova e ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, era sopravvenuta la cessazione della materia del contendere per alcune pretese indicate nel controricorso. Per le altre cartelle, invece, la Corte ha chiarito che le stesse non avevano costituito oggetto di impugnazione, con la conseguenza che la loro sorte non poteva riguardare il giudizio di legittimità.
In accoglimento parziale del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle pretese oggetto di sgravio, dichiarando cessata la materia del contendere, e ha compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, in considerazione del sopravvenuto annullamento automatico di parte della pretesa.
Nota della Redazione
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