La confisca travolge la locazione e impedisce alla locatrice di pretendere i canoni (Cass. civ. Sez. 3 n. 7664 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca definitiva di prevenzione determina l’acquisto a titolo originario del bene in capo allo Stato, libero da oneri e pesi. Ne consegue lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, ai sensi dell’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, con la conseguente inefficacia della locazione stipulata dopo l’intervento della confisca, anche nei rapporti tra le parti. Il locatore, privo di titolo, non ha diritto alla corresponsione dei canoni. La condanna al risarcimento del danno da occupazione sine titulo nei confronti dei conduttori richiede la prova di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficiente il riferimento a una generica “risonanza pubblica” delle vicende penali.
Il Fatto
Nel 1993 un soggetto otteneva il possesso di un immobile in forza di un contratto preliminare con una società; nel 1995 il bene veniva confiscato con acquisizione al patrimonio dello Stato. Nonostante la confisca, nel 2013 il coniuge del promissario acquirente concedeva l’immobile in locazione. Alla diffusione della notizia della confisca, i conduttori sospendevano il pagamento dei canoni e la locatrice intimava sfratto per morosità. Il Tribunale dichiarava valido il contratto e ne pronunciava la risoluzione; la Corte d’Appello, in parziale riforma, dichiarava la locazione inefficace nei confronti dello Stato ma valida tra le parti, condannando locatrice e conduttori al risarcimento del danno da occupazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il primo motivo, affermando che le norme del d.lgs. n. 159/2011 sono inequivocabili nello stabilire che i beni confiscati sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. Il contratto di locazione stipulato successivamente alla confisca è quindi travolto in radice, non potendo configurarsi alcuna validità inter partes: l’acquisto a titolo originario dello Stato determina lo scioglimento del contratto di godimento ai sensi dell’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte precisa che la locatrice, la cui malafede era stata accertata in sede di merito, non ha alcun diritto alla corresponsione dei canoni, essendo il contratto privo di effetti. Vengono respinte le tesi difensive secondo cui la confisca non avrebbe riguardato l’immobile ma solo la sua iscrizione nel bilancio della società: il principio dell’acquisto a titolo originario rende tali rilievi inconferenti.
Quanto al terzo motivo, concernente la condanna dei conduttori al risarcimento del danno per occupazione sine titulo, la Corte rileva che la corte territoriale ha fondato la decisione su mere presunzioni, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. Il riferimento alla “verosimile risonanza pubblica” delle vicende penali e alla “inerzia nella gestione” degli immobili è assertivo e generico, in violazione dei principi sul corretto utilizzo del ragionamento probabilistico nella valutazione degli indizi.
La Corte cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, dichiara assorbiti i restanti e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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