Contraddittorio endoprocedimentale non obbligatorio se la cartella riguarda imposte dichiarate e non versate (Cass. civ. Sez. 5 n. 6321 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controlli automatici delle dichiarazioni fiscali, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 è legittima qualora l’attività dell’Ufficio si limiti a prendere atto dei dati dichiarati dal contribuente e a riscontrare un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, senza implicare valutazioni. In tale ipotesi, non sussiste l’obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, né di notificare la comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario), atteso che il maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili rende la fase partecipativa non indispensabile e, comunque, la sua violazione non è sanzionata da nullità. Il contribuente può comunque far valere le proprie doglianze in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla cartella di pagamento emessa nei confronti di un’associazione professionale, a seguito di controllo automatico ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972, per il recupero di IVA e sanzioni relative all’anno 2004, in relazione a imposte dichiarate ma non versate. La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, riducendo le sanzioni a un terzo del minimo edittale.

Avendo la Commissione tributaria regionale della Sicilia integralmente confermato la decisione di primo grado, l’associazione professionale proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’obbligo di attivare il contraddittorio procedimentale prima dell’iscrizione a ruolo delle imposte.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente scrutinato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sull’omesso contraddittorio, ritenendoli infondati. Richiamando un consolidato orientamento di legittimità, ha affermato che, nei controlli automatici delle dichiarazioni, l’attività dell’Ufficio accertatore non implica valutazioni, limitandosi a un riscontro meramente cartolare dei dati esposti dal contribuente. In tale contesto, l’iscrizione a ruolo delle imposte dichiarate e non versate è legittima anche senza un previo avviso di recupero e senza la comunicazione di irregolarità.

La Corte ha precisato che l’obbligo di notificare la comunicazione preventiva sussiste esclusivamente quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Qualora, invece, i controlli automatici non evidenzino profili di incertezza, l’eventuale violazione della disciplina partecipativa è ininfluente ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Ciò in ragione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, che rende il contraddittorio una fase non indispensabile del procedimento, residuando comunque al contribuente la facoltà di far valere le proprie ragioni in sede contenziosa.

Quanto alla censura relativa all’art. 2697 cod. civ., la Corte l’ha dichiarata inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di appello non aveva, infatti, posto a carico della contribuente l’onere di provare l’inesistenza della pretesa erariale, ma si era limitato a constatare che la cartella era stata emessa sulla base della dichiarazione fiscale dalla stessa presentata, senza che la contribuente avesse fornito elementi per contestare il fondamento documentale dell’iscrizione a ruolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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