Notifica diretta dell’avviso di accertamento a mezzo posta ordinaria: valida per compiuta giacenza senza CAD (Cass. civ. Sez. 5 n. 6323 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, effettuata dall’agente della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 14 legge n. 890/1982, è disciplinata dalle norme sul servizio postale ordinario, non da quelle di cui alla legge n. 890/1982. In caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza, senza che sia necessario l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), applicandosi per analogia la regola di cui all’art. 8, comma 4, legge n. 890/1982, sicché la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale. Il diverso principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10012/2021 attiene esclusivamente alla notifica a mezzo posta eseguita ai sensi della legge n. 890/1982, non alla notifica secondo il regime postale ordinario.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella esattoriale emessa per il recupero di tributi locali relativi alle annualità 2010, 2011 e 2012, contestando la nullità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto, in quanto l’Agente della Riscossione non aveva depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale.
Soccombente in entrambi i gradi di merito, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la falsa applicazione dell’art. 8 legge n. 890/1982 e l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’asserito trasferimento della propria sede legale al momento della notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la notifica diretta dell’avviso di accertamento da parte dell’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 14 legge n. 890/1982, integra una forma semplificata di notificazione soggetta alle norme sul servizio postale ordinario. Tale regime non esige l’invio della raccomandata informativa del deposito dell’atto, previsto invece dalla legge n. 890/1982.
La Corte ha precisato che, in caso di temporanea assenza del destinatario, il regolamento postale ordinario (d.m. 1 ottobre 2008) prevede la giacenza della raccomandata presso l’ufficio postale per trenta giorni, senza disciplinare il momento di perfezionamento della notifica. A tal fine, la Corte ha ritenuto applicabile per analogia la regola di cui all’art. 8, comma 4, legge n. 890/1982, con la conseguenza che la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e del deposito presso l’ufficio postale.
La Corte ha invece chiarito che il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 10012/2021 — che richiede la produzione del CAD come prova del perfezionamento della notifica — riguarda esclusivamente la notifica a mezzo posta disciplinata dalla legge n. 890/1982 (codicistica o affidata all’agente postale), non la notifica secondo il regime postale ordinario, come confermato dalla giurisprudenza successiva.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, operando il limite della cd. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis). La ricorrente, pur essendo soccombente in entrambi i gradi di merito, non aveva indicato le ragioni di fatto differenti poste a base delle due decisioni, evidenziando anzi la piena sovrapponibilità delle stesse sul punto.
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Nota della Redazione
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