Richiamo alle armi nelle Forze Armate e indennità della Croce Rossa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8269 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di cui all’art. 1 della legge n. 653 del 1940 presuppone il richiamo alle armi nelle Forze Armate, secondo il significato proprio delle parole ai sensi dell’art. 12 delle preleggi. Il Corpo militare della Croce Rossa, pur svolgendo un ruolo ausiliario, non è equiparabile alle Forze Armate, con la conseguenza che il relativo personale non ha diritto al trattamento economico previsto per i militari richiamati. La diversità delle fattispecie esclude la violazione dell’art. 3 Cost. sia rispetto al personale della Croce Rossa dipendente di pubbliche amministrazioni, disciplinato dall’art. 1660 del d.lgs. n. 66/2010, sia rispetto al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.
Il Fatto
Un dipendente a tempo indeterminato di una società privata, richiamato nel periodo dal 15 novembre al 6 dicembre 2020 in qualità di sergente maggiore nel corpo militare della Croce Rossa, rivendicava l’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 653 del 1940. Il Tribunale e la Corte d’appello di Firenze rigettavano la domanda, ritenendo il regime non applicabile perché il richiamo non era avvenuto nelle Forze Armate. L’interessato proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo all’omesso esame delle prove, ha ritenuto la censura infondata, rilevando che la Corte territoriale aveva dedicato una disamina adeguata alle argomentazioni difensive, incentrando la ratio decidendi sull’interpretazione letterale del sintagma «richiamo alle armi nelle Forze Armate», rispettosa dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.
Sul secondo motivo, la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata perspicua e coerente, non inficiata dalle anomalie radicali che sole possono essere sottoposte allo scrutinio di legittimità. Il rilievo sulla gratuità del servizio prestato presso la Croce Rossa è stato considerato un argomento accessorio, non dirimente, a sostegno di un percorso basato sull’interpretazione letterale e sull’evoluzione normativa dell’ente.
Con riguardo alla dedotta disparità di trattamento ex art. 3 Cost. rispetto al personale dipendente di pubbliche amministrazioni, la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente, valorizzando la specificità della posizione dei dipendenti pubblici iscritti nei ruoli della Croce Rossa, tipizzata dall’art. 1660 del d.lgs. n. 66/2010. Tale specificità preclude la comparazione, risultando le fattispecie eterogenee e speciale la disciplina invocata quale tertium comparationis.
La quarta doglianza, concernente la disparità rispetto al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, è stata dichiarata inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente mosso contestazioni circostanziate né offerto una puntuale ricognizione del quadro normativo. Analogamente inammissibile è risultata la quinta censura sull’omessa considerazione del parere del Ministero della Difesa, prospettata in via meramente congetturale e senza particolari ragguagli.
La Corte ha compensato le spese per la complessità e la novità delle questioni, ancora dibattute in giurisprudenza e oggetto di un disegno di legge di delega per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario della Croce Rossa. Ha infine dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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