Accertamento sintetico: la comproprietà al 50% dell’immobile impone la proporzionalità del reddito presunto (Cass. civ. Sez. 5 n. 8281 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, il reddito presunto, determinato sulla base degli indici di capacità contributiva, deve essere calcolato in proporzione alla quota di possesso del bene, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, d.m. 10 settembre 1992. La disciplina del c.d. redditometro introduce una presunzione legale relativa, che l’Amministrazione può applicare anche per il quinquennio antecedente all’incremento patrimoniale, nella versione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 antecedente alla novella del 2010. La prova contraria, ai sensi del sesto comma della medesima disposizione, deve vertere sulla sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, con onere di allegazione di circostanze sintomatiche che li rendano riferibili alle spese contestate. Le sanzioni si applicano al maggior reddito accertato, gravando sul contribuente la prova dell’assenza di colpa ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 472/1997.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2008, con il quale era determinato sinteticamente un maggior reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva. L’Ufficio considerava, tra gli altri, un immobile posseduto al 50% con la convivente e applicava il criterio di ripartizione quinquennale degli incrementi patrimoniali. I giudici di merito confermavano in parte la pretesa, ma il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei criteri di calcolo del reddito presunto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i motivi connessi relativi alla determinazione del reddito presunto derivante dall’immobile. Ha richiamato l’art. 3, secondo comma, d.m. 10 settembre 1992, che prevede espressamente la proporzionalità al valore della quota in caso di comproprietà del bene. Ha ritenuto fondato il motivo del ricorrente, in quanto la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato un calcolo basato sulla piena proprietà, nonostante la documentata comproprietà al 50%: il reddito figurativo doveva essere assunto in proporzione alla quota di possesso.

La Corte ha invece rigettato i motivi concernenti l’applicazione retroattiva della presunzione di cui all’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo antecedente alle modifiche del 2010. Ha chiarito che la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti, trattandosi di una presunzione iuris tantum di favore per il contribuente.

La Corte ha poi respinto la doglianza relativa alla prova contraria, ribadendo che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi, essendo richiesta la prova documentale di circostanze sintomatiche della loro riferibilità alle spese contestate. Ha infine escluso l’illegittimità delle sanzioni, affermando che l’accertamento sintetico, una volta divenuto definitivo, costituisce base imponibile anche ai fini sanzionatori, con onere del contribuente di provare l’assenza di colpa.

In accoglimento del secondo e terzo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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