Inammissibile il ricorso per cassazione privo di esposizione dei fatti ex art. 366 n. 3 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 9169 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorso per cassazione che difetti di un’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, tale da porre il giudice di legittimità in condizione di avere la completa cognizione della controversia senza dover accedere ad altre fonti o atti del processo. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che l’esposizione contenga una sintesi funzionale degli elementi necessari, non potendo il ricorrente limitarsi a un generico rinvio agli atti, alla mera riproduzione di documenti o alla contestazione astratta di violazioni di legge.
Il Fatto
La società, poi fallita, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune per il pagamento di prestazioni svolte a favore di un’istituzione comunale priva di personalità giuridica. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione del Comune, riconoscendo la validità di un accordo transattivo intervenuto tra le parti. La Corte d’appello, accogliendo il gravame del Comune, aveva invece rigettato la domanda di condanna del Fallimento, ritenendo che l’incarico conferito al funzionario comunale fosse meramente istruttorio e non idoneo a costituire una valida ricognizione di debito in capo all’ente pubblico, difettando il rispetto delle norme di evidenza pubblica.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento, il quale ha dato atto di non aver potuto trascrivere i documenti prodotti nei gradi di merito a causa dell’irreperibilità del fascicolo di parte, riservandosi di integrare il ricorso in caso di ritrovamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale il Fallimento deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 194 TUEL e dell’art. 32 del d.P.R. n. 327 del 2001, sostenendo che per il contratto intervenuto non era obbligatoria la forma scritta. Il motivo è stato giudicato inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata ritenuta generica, non avendo il ricorrente precisato in riferimento a quali atti e rispetto a quali prestazioni fosse stata erroneamente richiesta la forma scritta. Il Fallimento ha inoltre omesso di confrontarsi con la pronuncia impugnata nella parte in cui la Corte territoriale aveva escluso la prova del rapporto fondamentale e la fondatezza del credito azionato, nonché con la qualificazione dell’attività del funzionario comunale come meramente istruttoria e priva di mandato rappresentativo.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui il ricorso deve contenere un’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, dalle cui risultino le reciproche pretese delle parti e lo svolgimento della vicenda processuale. La tecnica espositiva adottata dal ricorrente, onerando la Corte di procedere alla lettura degli atti per percepire il fatto sostanziale, è stata ritenuta inidonea ad integrare il requisito dell’autosufficienza.
Il motivo è stato infine dichiarato inammissibile anche sotto il profilo della violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorrente, pur discorrendo di errori in iure, ha prospettato una diversa lettura delle circostanze fattuali esaminate dai giudici di merito, esorbitando dall’interpretazione delle norme di cui lamentava la violazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del Fallimento al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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