Esercizio abusivo della professione non è reato finanziario ostativo al visto (TAR Veneto n. 1043 del 06.05.2026)
Il delitto di esercizio abusivo della professione non integra un reato finanziario e non può fondare la revoca dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, perché non lede gli assetti del sistema economico né l’integrità finanziaria dello Stato.