Conversione del rito per l’istanza di accesso agli atti nel giudizio sullo Stadio di Milano (TAR Lombardia n. 3355 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a. proposta da un interveniente ad adiuvandum in un giudizio già pendente può essere trattata congiuntamente al ricorso di merito, previa conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., quando ricorrano esigenze di valutazione unitaria delle questioni implicate e la riduzione dei termini processuali sia disposta al solo fine di consentire la trattazione congiunta. La conversione del rito camerale in rito ordinario non incide sui termini processuali previsti per la trattazione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti, che restano fermi.
Il Fatto
Il giudizio concerne il complesso procedimento amministrativo relativo al progetto di riqualificazione dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, avviato dalle società sportive ai sensi dell’art. 1, comma 304, legge n. 147/2013 e proseguito con l’aggiornamento ex art. 4, comma 13, d.lgs. n. 38/2021. Nel corso del giudizio, la Fondazione interveniente ad adiuvandum ha proposto istanza di accesso agli atti avverso la risposta fornita dalla F.I.G.C. alla propria richiesta documentale. Il Presidente del Tribunale ha disposto la riduzione dei termini processuali per consentire la trattazione dell’istanza all’udienza pubblica fissata per il merito del ricorso principale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che le parti resistenti e controinteressate hanno sollevato eccezioni in ordine all’ammissibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. proposta dall’interveniente. La valutazione di tali eccezioni richiede una disamina che si intreccia con le questioni trattate nel giudizio di merito, atteso che l’istanza di accesso riguarda documentazione comunque connessa al procedimento amministrativo oggetto del ricorso principale. L’esigenza di una valutazione unitaria delle questioni implicate rende opportuna la trattazione congiunta dell’istanza di accesso con il ricorso per motivi aggiunti, per il quale è già fissata l’udienza pubblica.
Il Collegio applica pertanto la regola della conversione del rito prevista dall’art. 32, comma 1, c.p.a., disponendo che il rito camerale proprio dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. sia convertito in rito ordinario, prescritto per la trattazione nel merito del ricorso. La conversione si rende necessaria per superare la diversa disciplina procedimentale dei due riti, consentendo la trattazione unitaria delle questioni.
Il decreto presidenziale che ha ridotto i termini processuali aveva già precisato che la riduzione operava al solo fine di consentire la trattazione congiunta, fermo restando l’onere per l’interveniente di notificare il decreto all’Amministrazione intimata e alle parti del giudizio ai sensi dell’art. 53, comma 2, c.p.a., e fermi restando i termini processuali previsti per la trattazione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti. L’ordinanza si inserisce in tale quadro, recependo le esigenze di economia processuale e di effettività della tutela.
La decisione non entra nel merito dell’istanza di accesso, né delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti, riservandone la valutazione alla sede unitaria così definita.
Nota della Redazione
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