Notifica all’erede dell’ordine di demolizione e inoppugnabilità per estinzione del giudizio (TAR Umbria n. 169 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione e remissione in pristino di opere abusive è atto vincolato, che non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile alcun apporto partecipativo idoneo a mutarne l’esito. Il provvedimento ha carattere reale e l’obbligazione ripristinatoria è trasmissibile agli eredi del proprietario, anche a prescindere da ogni responsabilità personale nell’abuso. La mancata riassunzione del giudizio interrotto per decesso del ricorrente, con conseguente estinzione, rende inoppugnabili le ordinanze già gravate dal de cuius, precludendo all’erede ogni ulteriore azione, anche per vizi propri degli atti.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di Magione in quanto erede del proprio familiare deceduto, ha impugnato l’atto con cui il Comune le ha notificato, quale erede, le ordinanze di demolizione e remissione in pristino nn. 78 e 79 del 2021, già notificate al de cuius nel giugno 2021. Unitamente all’atto di notifica, ha gravato le stesse ordinanze e, per quanto occorresse, l’art. 25 delle N.T.A. del P.R.G. parte strutturale.

Le ordinanze traevano origine da un precedente contenzioso: il Comune aveva dapprima emanato le ordinanze nn. 110 e 111 del 2019, annullate dal TAR con sentenza n. 528 del 2020 per l’indistinta imputazione dell’ordine demolitorio a proprietari di fondi limitrofi, con salvezza del potere-dovere di riesercizio della competenza. Il ricorso proposto dal de cuius avverso le nuove ordinanze del 2021 era stato dichiarato estinto per mancata riassunzione dopo l’interruzione per decesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto chiarito il rapporto tra il nuovo contenzioso e le vicende pregresse. La ricorrente, erede del destinatario delle ordinanze nn. 78 e 79 del 2021, non aveva riassunto il giudizio interrotto né aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 85, comma 3, cod. proc. amm. Di conseguenza, in capo alla stessa resta preclusa ogni ulteriore azione avverso i provvedimenti già gravati: il secondo, il terzo e il quarto motivo, nonché le censure del primo volte a contestare la legittimità delle ordinanze, sono stati dichiarati inammissibili, essendo le stesse ormai inoppugnabili. La stessa sorte ha riguardato le censure avverso l’art. 25 delle N.T.A., contestato unicamente quale atto presupposto.

Nel merito delle residue doglianze, la ricorrente sosteneva che la notifica, non preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, le avesse impedito di rappresentare il mutato quadro fattuale, segnato dalle intervenute parziali rimozioni. Il Tribunale ha respinto la censura, rilevando che non vi è prova che le rimozioni siano precedenti alla notifica e che, in ogni caso, l’atto di diffida non ha valore provvedimentale.

La motivazione richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata: l’ordine di demolizione, in quanto atto di natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio, poiché la partecipazione del privato non potrebbe determinare un esito diverso. La Corte sottolinea che non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito permanente, che il tempo non può legittimare, e che l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa.

Il Collegio ha poi ribadito il carattere reale dei provvedimenti ripristinatori: la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario e opera anche a carico di chi non ha commesso la violazione ma si trovi in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico. L’obbligazione ripristinatoria è pertanto trasmissibile agli eredi. Quanto alle intervenute rimozioni, esse rilevano sul diverso piano dell’accertamento dell’ottemperanza, preliminare a eventuali ulteriori sanzioni. Il riferimento alla giurisprudenza amministrativa siciliana invocata dalla ricorrente è stato giudicato non pertinente, riguardando una fattispecie di proprietari per atto inter vivos e non di eredi.

Il profilo di censura relativo alla mancata reiterata notifica a un altro destinatario dell’ordinanza n. 79 è stato infine dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e per il resto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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