Rinuncia irrituale e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sardegna n. 795 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso non notificata alle controparti nelle forme previste dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. è irrituale. Cionondimeno, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il giudice può desumere da atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. La dichiarazione di rinuncia, anche se non perfezionata, costituisce atto univoco idoneo a fondare la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito su richiesta del ricorrente esime il giudice dall’ordinare il rinnovo della notifica nulla.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna il provvedimento con cui il Questore gli aveva ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, nonché il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza adottato dal Prefetto. Il giudizio era stato riassunto dopo l’originaria instaurazione dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
Nella camera di consiglio del 19 maggio 2026, il Collegio, chiamato a pronunciarsi sull’istanza cautelare, ha prospettato alle parti la possibilità di definire il giudizio nel merito ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. Nel frattempo, il ricorrente aveva depositato atto di rinuncia al ricorso in riassunzione, senza però notificarlo alle Amministrazioni resistenti, peraltro mai validamente evocate in giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che la rinuncia depositata dal ricorrente doveva qualificarsi come irrituale, non essendo stata notificata alle Amministrazioni resistenti nelle forme prescritte dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. La notifica, infatti, era mancata anche in sede di instaurazione del giudizio, essendo stato il ricorso notificato presso la sede reale delle Amministrazioni e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, con conseguente nullità della stessa.
Ciò nondimeno, il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa anche in assenza delle formalità richieste per la rinuncia, purché da atti o comportamenti univoci delle parti successivi alla proposizione del ricorso.
Nel caso di specie, la dichiarazione di rinuncia, pur irrituale, è stata valorizzata come atto univoco rivelatore del venir meno dell’interesse del ricorrente alla definizione del merito del giudizio. In ossequio al principio dispositivo che governa il processo amministrativo, il Tribunale ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha infine precisato che la definizione in rito, sollecitata dal ricorrente stesso, lo esimeva dal disporre il rinnovo della notifica nulla, e ha compensato le spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni, conseguente alla nullità della notifica stessa.
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Nota della Redazione
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