Divieto di sovrapposizione dei circuiti di prova e dovere di provvedere su (TAR Campania n. 8479 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di sovrapporre le aree di uno o più circuiti di prova, stabilito dall’art. 2-bis del D.M. 8 gennaio 2013 come modificato dal D.M. 26 settembre 2018, non ammette margini interpretativi e opera a prescindere dalla concomitanza o meno, in concreto, dello svolgimento degli esami. La disciplina dettata per l’esame della patente di categoria A trova applicazione, in via analogica, anche ai percorsi di prova per i quadricicli a motore destinati all’ottenimento delle patenti AM-B1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza di parte, l’amministrazione ha il dovere di concluderlo con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, e il silenzio serbato è impugnabile davanti al giudice amministrativo, con conseguente nomina del Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, un consorzio di autoscuole, aveva presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli, una richiesta di accertamento dell’idoneità tecnica per una pista destinata agli esami delle categorie AM-QUAD, su un’area di Giugliano in Campania.
Con provvedimento prot. n. 50592 del 4 marzo 2024 l’amministrazione aveva disposto l’archiviazione della richiesta, rilevando che la documentazione era contraddittoria e che due elaborati grafici presentavano una sovrapposizione tra le aree dei nuovi circuiti e quelle dei due circuiti già autorizzati per le patenti di categoria A. Il consorzio aveva quindi chiesto di sospendere temporaneamente i percorsi già autorizzati e di autorizzare, sulla medesima area, i soli percorsi per le patenti AM-B1, senza ottenere risposta sul punto. Da qui il ricorso, articolato in due domande: l’annullamento del provvedimento di archiviazione e la condanna dell’amministrazione a provvedere sull’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto esaminato la censura di difetto d’istruttoria e di motivazione e di violazione dell’art. 2-bis del D.M. 8 gennaio 2013. La norma, nel testo modificato dal D.M. 26 settembre 2018, vieta espressamente di sovrapporre le aree di uno o più circuiti di prova.
Secondo il Tribunale, la disposizione non lascia alcun margine interpretativo: il divieto di sovrapposizione opera in termini assoluti, indipendentemente dalla circostanza che gli esami si svolgano o meno contemporaneamente. L’argomento del ricorrente, fondato sulla non contestualità delle sessioni, è stato quindi respinto.
Il Collegio ha poi affrontato il profilo dell’applicabilità della disciplina dettata per la patente di categoria A alla fattispecie in esame. Ha osservato che, ove l’esame per l’abilitazione alla guida dei quadricicli a motore debba svolgersi lungo un percorso di prova, non può che farsi riferimento, in via analogica, alla disciplina prevista per l’esame della patente di categoria A. Sotto altro profilo, la norma sul divieto di sovrapposizione troverebbe comunque applicazione ai preesistenti circuiti destinati alle patenti A1, A2 e A, che non potrebbero continuare a essere validamente autorizzati in caso di accertamento dell’idoneità tecnica della nuova pista.
La prima domanda è stata pertanto respinta. È stata invece accolta la domanda avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di sospensione dei percorsi già autorizzati e di autorizzazione dei nuovi percorsi. Il Tribunale ha richiamato il principio generale per cui, ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza di parte, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Il Ministero è stato quindi condannato a dare riscontro espresso all’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, con spese a carico dell’amministrazione, e disposta la trasmissione della sentenza, una volta passata in giudicato, alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990. Le spese di giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
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