Sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione e fissazione dell’udienza di merito (TAR Sardegna n. 238 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo può accordare la sospensione degli effetti di un’ordinanza di demolizione quando, impregiudicata ogni valutazione sul fumus boni iuris, dal bilanciamento degli interessi emerga la preferibilità di mantenere la res adhuc integra sino alla trattazione del merito. La misura cautelare è subordinata alla mancanza di un significativo interesse pubblico all’immediata esecuzione delle opere già realizzate.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione n. 6 del 19 marzo 2026, emessa dal dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Sassari, avente ad oggetto un immobile sito in Via Pattada. L’atto si fondava sulla relazione del Nucleo di Vigilanza Edilizia e sull’avvio del procedimento sanzionatorio, ritenendo la presenza di opere abusive.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo la violazione delle norme in materia edilizia e dei principi che disciplinano l’irrogazione delle sanzioni. Il Comune di Sassari si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, esaminata l’istanza cautelare, richiama l’art. 55 cod. proc. amm., che disciplina la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Il giudice non entra nel merito delle censure, limitandosi a un bilanciamento degli interessi in gioco, tipico della fase incidentale.
Il Collegio ritiene che, a prescindere dalla fondatezza del ricorso, sia preferibile mantenere la res adhuc integra sino all’udienza di trattazione. La mancanza di un interesse pubblico rilevante all’immediata demolizione delle opere già realizzate rende il sacrificio richiesto al ricorrente non proporzionato all’urgenza dell’esecuzione.
Pertanto, il Tribunale accoglie l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti dell’ordinanza impugnata e fissando l’udienza pubblica di merito per il 3 marzo 2027. La particolarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite relative alla fase cautelare.
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Nota della Redazione
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