Illegittimo il requisito del “valido titolo” di occupazione per il riscatto di alloggi ERS (TAR Lazio n. 14502 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per violazione dei principi di ragionevolezza e coerenza dell’azione amministrativa, la clausola di un regolamento comunale che subordini l’accesso alla procedura di riscatto di alloggi di edilizia residenziale sociale alla dimostrazione del possesso di un valido titolo di occupazione, quando l’impossibilità di esibire tale titolo sia conseguenza diretta della nullità delle convenzioni originarie, dichiarata con sentenza del Commissario per gli Usi Civici per la presenza di vincoli di uso civico. Le clausole regolamentari di contenuto generale e programmatico, non immediatamente precettive, non sono autonomamente lesive e la loro impugnazione è inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto, salva la possibilità di contestare i successivi atti applicativi.
Il Fatto
Il contenzioso trae origine dalla deliberazione con cui il Comune ha approvato il Regolamento per l’alienazione di alloggi di edilizia economico-sociale, realizzati da una cooperativa edile successivamente fallita, su aree gravate da usi civici. Le convenzioni stipulate tra l’ente e la cooperativa erano state dichiarate nulle dal Commissario per gli Usi Civici, con conseguente acquisizione degli immobili al patrimonio comunale. Il Regolamento riconosceva agli ex occupanti un diritto di riscatto, subordinandolo al possesso di un “valido titolo” di occupazione. Avverso tale previsione e avverso i criteri di determinazione del prezzo di riscatto, nonché avverso i successivi atti applicativi, un gruppo di ex occupanti proponeva ricorso e motivi aggiunti, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, ravvisando l’uniformità delle posizioni giuridiche fatte valere con riferimento alle clausole regolamentari impugnate. Nel merito, la censura relativa all’art. 2 del Regolamento è stata ritenuta fondata. La clausola che richiede un valido titolo di occupazione è stata giudicata irragionevole e contraddittoria rispetto ai presupposti della procedura: la declaratoria di nullità delle convenzioni ha travolto l’intera sequenza negoziale e tutti i rapporti che da essa traevano titolo, ponendo gli occupanti nell’oggettiva impossibilità di esibire un titolo formalmente valido.
Il Collegio ha escluso che l’illegittimità possa essere superata valorizzando la prassi applicativa dell’Amministrazione o la sua interpretazione “ragionevole” della clausola, poiché entrambe le opzioni non trovano riscontro nel dato testuale e finiscono per sostituire al contenuto espresso della disposizione un requisito diverso e non previsto. Ne consegue l’annullamento della previsione nella parte in cui richiede il possesso di un valido titolo di occupazione.
Le residue censure, relative ai criteri di determinazione del prezzo di riscatto, al recupero delle somme versate dal Comune a seguito del contenzioso con la cooperativa e alla maggiorazione per canoni non corrisposti, sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse attuale e concreto. Tali disposizioni hanno natura generale e programmatica e non sono in grado di produrre una lesione immediata, essendo necessario attendere i provvedimenti individuali di determinazione del corrispettivo per verificarne l’effettiva incidenza. Il Tribunale ha precisato che la prescrizione opera ex lege e non richiede riproduzione in un atto amministrativo generale, potendo essere fatta valere in sede di contestazione degli atti applicativi. La stessa sorte è toccata ai motivi aggiunti, in quanto meramente reiterativi delle censure dedotte avverso gli atti presupposti.
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Nota della Redazione
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