Abbattimento del gregge illegittimo se basato solo sulla tavola dentaria (Cons. Stato n. 4625 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stima dell’età degli animali mediante tavola dentaria costituisce un mero ausilio gestionale, utilizzabile in via sussidiaria, e recede rispetto ai sistemi di identificazione ufficiale fondati su dispositivi elettronici, che la normativa eurounitaria individua come metodo primario di tracciabilità dei capi. Il parere del Ministero della salute non è fonte del diritto e non può fondare da solo la legittimità di un provvedimento sanitario. L’art. 4.4.7 dell’allegato I del D.M. Salute 2 maggio 2004, che consente l’abbattimento senza indennizzo, presuppone un’emergenza sanitaria e una condotta dolosa di sostituzione o alterazione dell’identificazione. L’ordine di abbattimento dell’intero allevamento, adottato su istruttoria incompleta e in assenza di rischio sanitario, viola il principio di proporzionalità di matrice eurounitaria.

Il Fatto

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ordinava l’abbattimento, senza indennizzo e con spese a carico del proprietario, di 25 capi ovini e caprini ritenuti oggetto di contraffazione dell’identificazione, nonché di tutti gli altri capi presenti nell’allevamento, oltre 150. L’ordine seguiva a due precedenti provvedimenti di abbattimento, già eseguiti, di animali risultati positivi ai test sierologici per la brucellosi, ma negativi agli esami eseguiti successivamente. La contraffazione era stata accertata esclusivamente sulla base della tavola dentaria.

Il TAR Calabria, con sentenza n. 1451/2025, respingeva il ricorso dell’allevatore, valorizzando la contraffazione degli strumenti di identificazione, la validità del metodo dentario e l’inaffidabilità delle registrazioni. L’allevatore proponeva appello articolando sette motivi, incentrati sul difetto di istruttoria, sull’inattendibilità della tavola dentaria e sulla violazione del principio di proporzionalità. Si costituiva l’Azienda sanitaria, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello rilevando che la distruzione dell’intero allevamento è stata ordinata sulla scorta di un’istruttoria incompleta e in assenza di qualsivoglia base normativa. Il parere reso dal Ministero della salute non è fonte del diritto, è generico e privo di attinenza al caso concreto: si limita a richiamare in astratto l’uso della tavola dentaria per finalità statistiche nell’ambito del monitoraggio delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Su quel parere l’Azienda sanitaria aveva invece fondato la piena legittimità del metodo.

Quanto all’allegato I, punto 4.4.7, del D.M. Salute 2 maggio 2004, la Sezione ne esclude la pertinenza. La disposizione presuppone, per un verso, un’emergenza sanitaria, come emerge dal titolo stesso del decreto in materia di eradicazione di brucellosi e tubercolosi; per altro verso, richiede una condotta dolosa, penalmente rilevante, di sostituzione di animali o alterazione dell’identificazione. Nel caso concreto il presupposto dell’ordine non era la presenza di brucellosi, bensì la contraffazione degli strumenti di identificazione, e un comportamento doloso dell’allevatore era stato escluso in sede penale.

La Corte censura poi il metodo di accertamento. L’età degli animali sarebbe stata verificata con la tavola dentaria, benché tutti i capi fossero dotati di dispositivi di identificazione elettronici. Il Reg. CE 21/2004 e il Reg. UE 2019/2035 individuano proprio nell’identificazione elettronica il sistema primario e ufficiale di tracciabilità. La stessa Azienda resistente ammette che la stima dentale presenti variazioni temporali legate a razza, nutrizione e condizioni ambientali, in linea con la letteratura scientifica versata in atti.

Ne deriva che la stima dentale può valere solo quale ausilio gestionale e non come mezzo di prova legale superiore ai sistemi di identificazione ufficiale: essa deve recedere rispetto ai dispositivi elettronici. In assenza di un rischio sanitario e a fronte di contestazioni fondate su un metodo non pienamente affidabile, l’abbattimento di un tale numero di animali viola il principio di proporzionalità. Il provvedimento è pertanto annullato, in riforma della sentenza appellata, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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