Segnalazione Schengen non vincola il Questore sulla regolarizzazione (Cons. Stato n. 4624 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen non preclude, di per sé, l’accesso alle procedure di emersione dal lavoro irregolare. Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lett. b), del D.L. n. 34/2020, nei limiti in cui non ammetteva alla regolarizzazione gli stranieri segnalati per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno, l’Amministrazione non può fondare il diniego sulla natura asseritamente vincolata della segnalazione. Il Questore è tenuto a una valutazione individuale della posizione dello straniero e a verificare se questi costituisca, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Il diniego che si esaurisca nel richiamo della segnalazione SIS è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Questore di Mantova ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’istanza era stata presentata nell’ambito della procedura di emersione ex art. 103 del D.L. n. 34/2020, attivata in suo favore da un datore di lavoro italiano, dopo la scadenza del contratto agricolo cui la domanda si riferiva.
Il TAR ha respinto il ricorso sulla base degli artt. 4, comma 6, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 103, comma 10, lett. b), del D.L. n. 34/2020, ritenendo il diniego atto vincolato e irrilevanti, perciò, sia la partecipazione procedimentale dell’interessato sia i suoi legami familiari e lavorativi in Italia. Lo straniero ha proposto appello, censurando la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, della normativa Schengen e della disciplina sull’emersione.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio è intervenuta la Corte cost. n. 6/2026, che ha accolto le censure di illegittimità costituzionale prospettate dalla Sezione in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza. La Consulta ha rilevato la contraddittorietà tra la ratio della disciplina di emersione, diretta a regolarizzare stranieri presenti senza titolo, e una norma che ne escludeva proprio coloro che erano stati segnalati per la medesima irregolarità.
La decisione ha inoltre chiarito che la segnalazione Schengen non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma impone loro una valutazione individuale: il titolo può essere negato solo ove lo straniero sia ritenuto, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
La Sezione applica tale principio al caso concreto. Il provvedimento impugnato si limita ad affermare che le segnalazioni nella banca dati SIS II interdicono la permanenza nell’area Schengen e che l’atto ha natura vincolata in quanto applicativo degli accordi internazionali in vigore in Italia.
Da ciò deriva che l’Amministrazione non ha svolto alcuna valutazione sulla personalità dell’interessato rispetto a una potenziale minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Collegio accoglie pertanto l’appello e annulla il provvedimento, con obbligo di riesame in capo all’Amministrazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.