Risarcimento negato all’associazione animalista per l’abbattimento dell’orsa e insindacabilità della scelta tecnica (Cons. Stato n. 3764 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale lamentato da un ente collettivo per la lesione dell’interesse statutario non è configurabile in re ipsa: deve essere allegato e provato, con onere a carico del danneggiato, unitamente al nesso causale e alla colpa dell’amministrazione. L’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo non è retta dal metodo acquisitivo, ma dal principio dell’onere della prova di cui agli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’assenza di prova del pregiudizio rende superfluo l’esame delle censure di illegittimità degli atti impugnati. La valutazione di pericolosità dell’esemplare di fauna protetta ha carattere discrezionale ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Il sacrificio della vita dell’animale, tutelata dagli artt. 13 TFUE e 9 Cost., è ammesso in presenza di circostanze definite e in assenza di altra soluzione percorribile, secondo il principio di proporzionalità, in comparazione con la tutela della vita umana, che si colloca in posizione apicale.
Il Fatto
Un’associazione animalista ha impugnato davanti al T.R.G.A. di Trento l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Presidente della Provincia autonoma aveva disposto la rimozione di un esemplare di orso, identificato dopo l’aggressione di un escursionista, nonché il successivo decreto che ne ha autorizzato l’abbattimento ai sensi della legge provinciale n. 9/2018. L’animale è stato ucciso il giorno seguente all’adozione del decreto.
L’associazione ha chiesto anche il risarcimento del danno, deducendo la violazione dei principi di correttezza e buona fede per l’adozione di un nuovo provvedimento dopo un decreto cautelare monocratico a essa favorevole. Il Tar ha dichiarato improcedibili le domande di annullamento, per sopravvenuta carenza di interesse, e ha respinto quella risarcitoria, accertando la legittimità del decreto eseguito. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame su un duplice e autonomo ordine di ragioni. Sul piano processuale, rileva anzitutto l’inammissibilità dell’eccezione con cui la Provincia contesta la legittimazione ad agire dell’associazione: la questione era stata esaminata e respinta dal giudice di primo grado e andava riproposta con appello incidentale, non con la memoria di costituzione, secondo il richiamo a Cons. St. n. 7967/2020.
Nel merito, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento a prescindere dall’esame delle censure. Il danno da illegittimo esercizio dell’azione amministrativa non è conseguenza automatica dell’invalidità dell’atto: richiede la verifica positiva della colpa e del nesso causale, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 4266/2016. Nel giudizio risarcitorio opera il principio dell’onere della prova e non il metodo acquisitivo proprio del processo impugnatorio, come precisato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 486/2016 e n. 327/2016. L’appellante non ha allegato né provato il pregiudizio concreto: i documenti prodotti si riducono a pochi messaggi estratti da un social network, privi di attitudine dimostrativa, in parte riferiti a vicenda diversa.
Il Collegio estende espressamente questi principi agli enti collettivi, riconoscendo la loro legittimazione a chiedere il ristoro del danno all’immagine o reputazionale, purché allegato e provato: il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa, dovendosi identificare con le conseguenze della lesione e non con la lesione stessa, secondo Cass. Sez. Un. n. 26972/2008 e Cass. n. 16133/2014, n. 1215/2018, n. 7594/2018 e n. 31574/2023. Quanto alla pretesa violazione dei decreti cautelari, l’accoglimento in sede monocratica non cristallizza la posizione del ricorrente, dovendo essere confermato dal collegio ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. e restando in ogni caso superato dalla sentenza che definisce il giudizio. È esclusa anche la colpa dell’amministrazione, avuto riguardo alla complessità del contesto e all’approfondita istruttoria svolta.
In via ulteriore, le censure avverso il decreto sono comunque infondate: la valutazione di pericolosità è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità e travisamento, secondo Cons. Stato n. 571/2021. Il provvedimento rispetta il principio di proporzionalità nelle sue tre dimensioni di idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto, è sorretto dal parere ISPRA e dal rapporto del servizio faunistico, ed esclude la praticabilità di misure alternative di cattura. Il precedente Cons. St. n. 9132/2024 non è conferente, difettando in quella fattispecie la disponibilità di strutture di captivazione. La questione di legittimità costituzionale della norma provinciale è irrilevante e manifestamente inammissibile, anche in ragione della già intervenuta pronuncia di Corte cost. n. 215/2019. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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