Parere soprintendenza su condono, sindacato sul valore culturale del paesaggio (Cons. Stato n. 3765 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza espresso in materia di condono edilizio, ai sensi dell’art. 39 della L. n. 724/1994 e dell’art. 32 della L. n. 47/1985, esprime una valutazione tecnica di compatibilità paesaggistica sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’oggetto della tutela, delle caratteristiche epistemologiche del sapere paesaggistico e della corretta applicazione delle regole tecniche al caso concreto. Il paesaggio, quale “rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale”, ha valore culturale immanente ai sensi dell’art. 131, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 9, comma 2, della Costituzione. La valutazione paesaggistica attiene alla sfera della percezione e non alla mera spiegazione descrittiva del sostrato materiale, cosicché il giudizio di compatibilità non richiede una motivazione analitica sui dati fisici, ma la coerenza con i valori identitari del contesto. Il parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio non impone alla Soprintendenza una motivazione rafforzata, se il provvedimento confuti in modo puntuale le ragioni della Commissione con argomenti propri della tutela paesaggistica.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al T.A.R. per la Campania il parere negativo della Soprintendenza rispetto all’istanza di condono edilizio ex L. n. 724/1994, presentata per un vano cucina realizzato senza titolo nell’area cortilizia di un immobile in zona A del P.R.G., nel centro storico di Meta. La Commissione comunale per il paesaggio aveva espresso parere favorevole, valorizzando lo sviluppo su unico livello, la collocazione entro la cortina di fabbricati e l’assenza di ostacolo alla visione del paesaggio. Il T.A.R., con sentenza n. 2840 del 2021, ha respinto il ricorso ritenendo la motivazione sufficiente.

Il ricorrente ha appellato articolando quattro motivi: difetto e genericità della motivazione, arbitrio della valutazione tecnica, omessa considerazione delle caratteristiche reali del manufatto e disparità di trattamento rispetto ad altri pareri favorevoli. Le Amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Consiglio di Stato ha escluso l’ulteriore rinvio della trattazione in attesa del riesame avviato dal Comune. Il rinvio, già concesso tre volte, non trova alcun fondamento giuridico di fronte all’inerzia dell’Amministrazione, che non ha reso il nuovo parere né ha rappresentato circostanze ostative. L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. non consente la cancellazione della causa dal ruolo su istanza di parte, e il rinvio resta riservato a casi eccezionali. La controversia va quindi decisa, salvi i poteri sostanziali di riesame.

Nel merito la Sezione individua tre coordinate del sindacato giurisdizionale sulla valutazione paesaggistica: l’oggetto della tutela, le caratteristiche epistemologiche del sapere impiegato e la corretta declinazione delle regole tecniche al caso concreto. Quanto al primo profilo, il paesaggio non è dimensione territoriale indifferenziata ma espressione di valori culturali, con tutela modulata in ragione delle peculiarità del contesto, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2559 del 2023. Quanto al secondo, la valutazione attiene al Verstehen, alla comprensione percettiva, e non all’Erklaren, secondo Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6477 del 2024.

Applicando tali criteri, il Collegio esclude l’incomprensione delle caratteristiche del manufatto. Si tratta di un immobile di complessivi mq. 32,71, composto da locale principale, lavanderia e forno con legnaia: dimensioni non esigue e ingombro significativo. Il manufatto, seppure poco discosto dallo stabile principale, è ubicato sul margine dell’area a cortile, avanza la linea dell’edificato e ne segna una discontinuità, risultando alieno al contesto. Il parere ha quindi tenuto conto dei valori del centro storico e delle forme originarie dell’area.

Il diverso avviso della Commissione comunale non impone alla Soprintendenza una motivazione rafforzata: essa lo ha richiamato e confutato. Lo sviluppo su unico livello non depriva l’immobile di impatto; l’opera non è propriamente in cortina ma sopravanza la linea; il manufatto resta visibile da taluni punti di osservazione, frammentando il contesto. Il quarto motivo è respinto perché la deduzione di disparità di trattamento non è sorretta da evidenze comprovanti l’assoluta identità delle situazioni. L’appello è respinto con compensazione delle spese per il mancato deposito di memorie di merito da parte delle Amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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