Nesso causale patologia da servizio e sindacato sulla discrezionalità tecnica del Comitato (TAR Puglia n. 1348 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali degli organi medico-legali in materia di dipendenza da causa di servizio è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella riservata al Comitato di Verifica. Tuttavia, il parere che neghi la correlazione eziologica in modo apodittico, senza esporre le ragioni tecnico-scientifiche della conclusione negativa, integra un cattivo esercizio della discrezionalità tecnica ed è sindacabile. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede la dimostrazione del nesso causale secondo il canone civilistico del “più probabile che non”, che resta soddisfatto anche in presenza di eziologia multifattoriale, ove il servizio sia individuato quale causa più probabile della patologia.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente in congedo della Marina Militare, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia oncologica diagnosticatagli nel 2014, deducendo l’esposizione, durante gli anni di servizio, ad apparecchi radiologici di vecchia generazione e ad agenti tossici utilizzati in attività di disinfestazione, senza adeguate protezioni né formazione.

La Commissione Medico Ospedaliera aveva ascritto l’infermità alla tabella A, seconda categoria, del d.P.R. n. 915/1978. Il Comitato di Verifica, con parere dell’adunanza del 30 novembre 2017, aveva tuttavia negato il nesso causale, e il Ministero della Difesa, con decreto del 10 settembre 2018, aveva respinto in via definitiva l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il diniego e chiesto l’accertamento della causa di servizio, deducendo travisamento dei fatti, omessa valutazione e irragionevolezza manifesta della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato da Cons. Stato, Sez. II, n. 1501 del 2025, secondo cui il sindacato sulle valutazioni medico-legali resta esterno: il giudice verifica la congruità e la sufficienza del giudizio di non dipendenza, senza accedere al merito tecnico riservato all’organo di verifica.

Su questa base, il Collegio rileva che il parere del Comitato si risolve in una apodittica negazione del nesso eziologico. Non emerge, né nel parere né nella documentazione di supporto depositata dall’amministrazione in esito al primo incombente istruttorio, alcuna concreta spiegazione delle ragioni tecnico-scientifiche poste a fondamento della conclusione negativa. Il diniego è pertanto viziato per difetto di istruttoria e appare irragionevole.

Il Collegio valorizza, inoltre, il comportamento processuale dell’amministrazione: il Ministero non ha contestato analiticamente le mansioni svolte dal ricorrente, né le deduzioni in punto di assenza di protezioni rispetto agli agenti patogeni. La verificazione disposta in via istruttoria ha concluso, pur a fronte dell’eziologia multifattoriale della patologia, individuando il servizio svolto quale causa più probabile, sulla base della storia clinica e delle conoscenze scientifiche di riferimento.

Alla luce di tali acquisizioni, il Collegio ritiene dimostrata la correlazione eziologica secondo il canone del “più probabile che non”, ritenuto pacificamente sufficiente per il riconoscimento della causa di servizio. Ne discende l’accoglimento della domanda di annullamento del decreto ministeriale e del presupposto parere, nonché la condanna dell’amministrazione al riconoscimento del trattamento normativo ed economico spettante, secondo la tipologia patologica già accertata nel verbale del 20 giugno 2017, oltre interessi legali.

La liquidazione concreta del beneficio resta rimessa all’amministrazione, non essendo state indicate le specifiche tipologie di benefici richiesti né ricostruita la situazione giuridica ed economica del ricorrente. Le spese di lite e quelle di verificazione, data la soccombenza, sono poste a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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