Custodia congiunta carta e PIN e colpa grave escludono rimborso (ABF Collegio di Milano n. 1010 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento della carta di debito presso lo sportello ATM, integra colpa grave del titolare la conservazione congiunta dello strumento di pagamento e delle relative credenziali, anche quando il PIN sia mascherato sotto forma di numero di cellulare o annotato su supporto diverso, ove tale modalità consenta un’immediata associabilità. La brevità del lasso temporale tra la sottrazione della carta e il primo prelievo fraudolento costituisce indice dal quale inferire l’incauta custodia del PIN insieme allo strumento. Ove l’intermediario dimostri l’autenticazione forte, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni, il titolare che non provi la propria assenza di colpa sopporta la perdita. L’età avanzata dell’utente non esclude di per sé la gravità della colpa, poiché la scelta di avvalersi di uno strumento alternativo al contante comporta l’accettazione dei rischi connessi.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una carta di debito, espone di essersi recata presso un supermercato e di aver subito la sottrazione della carta dalla borsa. Nello stesso giorno, tra le ore 11:53 e le 11:57, ignoti effettuavano presso un ATM quattro prelievi di € 750,00 ciascuno, per un totale di € 3.000,00. La cliente riferisce di essersi accorta della mancanza della carta solo una volta rientrata a casa, di aver appreso dei prelievi contattando l’intermediario e di aver richiesto il blocco dello strumento, presentando denuncia.
Proponeva reclamo, riscontrato negativamente, e quindi ricorso all’ABF chiedendo il rimborso totale o parziale. L’intermediario eccepiva l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, la colpa grave della cliente, la quale nella denuncia aveva ammesso di aver lasciato la borsa nel carrello del supermercato e di custodire il PIN, mascherato da numero di cellulare, nello stesso borsellino della carta.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto la autenticazione forte, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni contestate. Dalle evidenze prodotte dall’intermediario risulta che le operazioni sono state autorizzate senza anomalie, con inserimento della carta fisica e lettura del microchip e con i quattro prelievi effettuati mediante due circuiti diversi. Pur mancando l’evidenza specifica dell’inserimento del PIN, il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Collegio di Milano, decisioni n. 3531/2022 e n. 1208/2023), che, in casi analoghi caratterizzati dalla mancata rilevazione di anomalie, ha ritenuto documentata la digitazione del codice.
Passando all’esame della condotta, il Collegio rileva che la cliente è entrata nel supermercato alle ore 11:40 e che la prima operazione disconosciuta è stata eseguita alle ore 11:53. Secondo l’orientamento dei Collegi ABF, la valutazione della brevità del lasso temporale tra sottrazione della carta e primo utilizzo fraudolento rappresenta un indice dal quale inferire l’incauta custodia del PIN insieme allo strumento di pagamento.
Il Collegio sottolinea poi come i Collegi ABF siano unanimi nel ritenere indice di colpa grave il camuffamento del PIN nella rubrica del telefono cellulare o in una rubrica cartacea, giacché la conservazione congiunta dello strumento e delle credenziali, anche su supporti diversi ma in modo da consentire un’immediata associabilità, determina l’inadempimento dell’obbligo di diligente custodia gravante sul titolare.
Quanto alla dinamica del furto, la cliente ha dichiarato di aver lasciato la borsa all’interno del carrello del supermercato. Secondo l’orientamento richiamato, la condotta di chi subisca il furto della borsa appoggiata in un luogo pubblico liberamente accessibile a terzi è generalmente connotata da colpa grave, dovendo la soglia di attenzione dell’utilizzatore innalzarsi in relazione a tale accessibilità. Tali indici consentono di ritenere provata la difettosa custodia dello strumento.
Il Collegio esclude infine che l’età avanzata della ricorrente, ottantaseienne, possa scriminare la gravità della colpa: la scelta di utilizzare uno strumento di pagamento alternativo al contante comporta l’accettazione dei rischi connessi. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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