Estinzione anticipata e cessione del quinto: rimborso dei costi up front (ABF Collegio di Bari n. 1087 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo il principio enunciato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019 dopo la sentenza Lexitor. La quietanza sottoscritta in sede di estinzione ha efficacia abdicativa solo se individua quantitativamente e causalmente le voci oggetto di rinuncia e manifesta l’espressa volontà di dismettere la pretesa. I costi recurring si rimborsano in proporzione lineare, i costi up front secondo la curva degli interessi, mentre gli oneri erariali non sono retrocedibili.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel marzo 2021 un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, da rimborsare in 120 rate. Estinto anticipatamente il prestito nell’aprile 2024, in corrispondenza della rata n. 49, presentava reclamo e poi ricorso all’Arbitro chiedendo l’equo rimborso degli oneri non maturati ex art. 125-sexies t.u.b., per complessivi 1.982,00 euro, oltre a interessi, spese di assistenza professionale e contributo di presentazione del ricorso.
L’intermediario resistente eccepiva la chiara indicazione delle condizioni contrattuali, l’avvenuto rimborso di 999,77 euro a titolo di commissioni e la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione e dei costi relativi a servizi accessori non obbligatori, concludendo per il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione sull’efficacia preclusiva della quietanza e la respinge. Richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 8827/2017, si afferma che la valutazione va compiuta in concreto, interpretando il tenore delle dichiarazioni del cliente. L’efficacia liberatoria richiede un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, nella sua determinazione quantitativa e causale, e l’espressa volontà di abdicare alla pretesa di ricevere le somme residue. Nel caso di specie la quietanza, sottoscritta il 1° novembre 2024, non contiene alcun riferimento all’importo oggetto di rinuncia: difetta quindi il presupposto per attribuirle efficacia abdicativa.
Nel merito, il Collegio rileva che il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’art. 125-sexies t.u.b. In assenza di una chiara ripartizione tra oneri e costi up front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato ai fini del rimborso; i costi recurring si restituiscono in proporzione temporale, dividendo l’importo per il numero totale delle rate e moltiplicandolo per le rate residue, incluso il premio assicurativo (Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Dopo la sentenza Lexitor della CGUE dell’11 settembre 2019, il Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019 ha enunciato il principio per cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il Collegio richiama poi la decisione n. 263/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», e la conferma del quadro ad opera del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, convertito in legge n. 136 del 9 ottobre 2023.
Per i contratti anteriori al d.l. n. 73/2021 il Collegio applica quindi tre criteri: proporzionalità lineare per i costi recurring, salvo diverso criterio contrattuale; curva degli interessi per i costi up front, in assenza di diversa pattuizione; non rimborsabilità degli oneri erariali. Applicando tali criteri e tenendo conto dei rimborsi già effettuati, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e liquida 237,00 euro oltre interessi legali dalla data del reclamo. Rigetta invece la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, non quantificata, non provata e avanzata in una controversia di carattere seriale.
Nota della Redazione
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