Recesso dal conto corrente: irrilevante la giusta causa e sufficienza del preavviso (ABF Collegio di Roma n. 1938 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di conto corrente a tempo indeterminato il recesso è sempre possibile anche in mancanza di una giusta causa, senza che l’intermediario sia tenuto a rendere esplicite le ragioni dell’interruzione del rapporto. Il recesso è legittimo quando rispetta il preavviso di almeno quindici giorni previsto dall’art. 1833 cod. civ. e dall’art. 1855 cod. civ., salvo diversa determinazione contrattuale. La richiesta di informazioni e documentazione al cliente per finalità antiriciclaggio non integra l’obbligo di comunicazione periodica su supporto durevole imposto dall’art. 119 T.U.B., che opera solo per le comunicazioni inerenti allo svolgimento del rapporto. Non è ammissibile davanti all’Arbitro la domanda di condanna a un facere infungibile, come la riattivazione del conto.

Il Fatto

La ricorrente lamenta la chiusura arbitraria del proprio conto corrente da parte dell’intermediario nel dicembre 2024. Riferisce di essere stata contattata telefonicamente nel luglio 2024, durante una vacanza, per fornire informazioni su movimenti ritenuti sospetti e di aver risposto per le vie brevi, senza trasmettere una nota scritta. Con raccomandata consegnata il 14 ottobre 2024 l’intermediario ha comunicato il recesso per il mancato riscontro delle richieste di aggiornamento documentale antiriciclaggio, con preavviso di due mesi.

La ricorrente ha subito inviato la documentazione, ma il 19 dicembre 2024 l’intermediario ha revocato una domiciliazione e il 20 dicembre ha bloccato l’accesso al conto, prima del trasferimento del saldo. Il rimborso è avvenuto il 7 gennaio 2025 con addebito di Euro 116,70 per imposta di bollo. La ricorrente ha chiesto la reintegrazione nel rapporto e il risarcimento di Euro 1.136,70. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità della domanda di riattivazione e l’infondatezza delle altre pretese.

La motivazione del Collegio

Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di inammissibilità della domanda di riattivazione del conto. Le disposizioni della Banca d’Italia sulla procedura arbitrale escludono dalla competenza dell’Arbitro la pronuncia di condanna a un facere infungibile. La domanda costitutiva viene allora reinterpretata come volta all’accertamento della legittimità della condotta dell’intermediario.

Sul merito, il Collegio ritiene che l’intermediario abbia operato correttamente. In base a un principio generale, il recesso dai rapporti a tempo indeterminato è sempre possibile anche in mancanza di giusta causa, e l’intermediario non era tenuto a esplicitare le ragioni della scelta. Nel caso concreto tali ragioni erano comunque indicate nella comunicazione ricevuta il 14 ottobre 2024.

Il Collegio richiama l’art. 1833 cod. civ., secondo cui ciascuna parte può recedere dal conto corrente a tempo indeterminato a ogni chiusura del conto con preavviso di almeno quindici giorni, e l’art. 1855 cod. civ., che analoga facoltà riconosce per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, salvo diversa pattuizione o uso. Poiché il contratto prevedeva due mesi di preavviso e l’intermediario li ha riconosciuti, i termini di legge risultano ampiamente rispettati: nessuna censura è possibile sul recesso.

È infondata anche la doglianza sul mancato uso di supporti durevoli. La regola dell’art. 119 T.U.B. impone agli intermediari di comunicare in forma scritta o su supporto durevole accettato dal cliente le informazioni sullo svolgimento del rapporto alla scadenza e almeno una volta all’anno. Tale obbligo non si applica alle richieste di informazioni e documenti rivolte al cliente.

Quanto all’imposta di bollo, il Collegio rileva che il saldo al momento del mancato trasferimento risultava di soli Euro 400,00, e non le decine di migliaia di euro prospettate. L’intermediario ha inoltre chiarito che l’addebito sarebbe avvenuto a prescindere dalla chiusura del rapporto. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1833 c.c.

Tutte le 8 sentenze sull'art. 1833 c.c.

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