Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi recurring e up front (ABF Collegio di Bari n. 227 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto stipulati prima del 25 luglio 2021, il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata si fonda sull’art. 125 sexies TUB nella formulazione originaria, non integralmente sostituita dalla disciplina sopravvenuta. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021 ha escluso che la riducibilità sia circoscritta ai soli oneri recurring. Per i contratti anteriori resta applicabile la lex contractus e, in difetto di diversa previsione negoziale, i criteri del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: proporzionalità lineare per i costi recurring e curva degli interessi per quelli up front. La commissione di estinzione pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il consumatore alleghi e provi la sua oggettiva ingiustificatezza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel 2020 un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente con l’emissione di un conteggio estintivo. Ha chiesto all’Arbitro il rimborso, al netto di quanto già percepito, delle commissioni dell’intermediario e di distribuzione, oltre alla restituzione integrale delle commissioni di estinzione, con interessi legali e spese di assistenza difensiva.

L’intermediario si è costituito sostenendo la correttezza dei conteggi operati in sede di estinzione anticipata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio accerta in via preliminare il quadro contrattuale e la disciplina applicabile. Poiché il finanziamento è stato concluso nel 2020, trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella versione precedente al 25 luglio 2021, che riconosce al consumatore una riduzione del costo totale del credito proporzionale alla vita residua del contratto.

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: la modifica introdotta dall’art. 11-octies d.l. n. 73/2021, in attuazione della sentenza Corte di Giustizia UE, 11.09.2019 causa C-383/18 (Lexitor), si applica ai soli contratti successivi al 25 luglio 2021. Per i contratti anteriori rileva la lex contractus, con la conseguenza che non si applica il criterio limitativo del rimborso ai soli oneri recurring.

La Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, nella parte in cui, tramite il richiamo a disposizioni secondarie, circoscriveva la riducibilità ai soli costi recurring per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021. Ne deriva il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi recurring siano essi up front.

In assenza di una specifica regola legale per il calcolo, il Collegio non si discosta dai criteri del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: proporzionalità lineare per i costi recurring, salvo diversa previsione contrattuale; curva degli interessi per gli oneri up front; resta ferma la non retrocedibilità degli oneri erariali. Il quadro è confermato dal d.l. n. 104/2023, convertito con l. n. 136/2023.

Conformemente ai propri precedenti, il Collegio qualifica le spese di distribuzione come up front e calcola le commissioni dell’intermediario secondo il criterio contrattuale. Tenuto conto dei rimborsi già riconosciuti, liquida in favore del ricorrente € 491,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

La domanda di restituzione delle commissioni di estinzione è invece rigettata: la commissione pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il consumatore alleghi e provi la sua oggettiva ingiustificatezza, onere non assolto. Rimane indeterminata e sfornita di prova la richiesta relativa a quote versate dopo l’estinzione. Le spese di assistenza difensiva non trovano accoglimento per il parziale accoglimento economico e per la natura seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Tutte le 602 sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *