Requisiti del bando di concorso a stretta interpretazione e divieto di equipollenza (TAR Puglia n. 1220 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per l’accesso al pubblico impiego i requisiti di partecipazione fissati dal bando sono presupposti di stretta interpretazione e non tollerano estensioni analogiche o sistematiche, a garanzia della par condicio tra i candidati. L’equipollenza tra titoli di studio ha carattere eccezionale e opera solo se una norma di legge la stabilisca in modo chiaro e univoco; un titolo nominalmente differente, pur appartenente al previgente ordinamento, non può ritenersi equipollente né la valutazione complessiva del percorso formativo può supplire al requisito mancante. Rientra nella discrezionalità dell’amministrazione che indice il concorso la definizione della tipologia del titolo richiesto, in relazione alla professionalità da selezionare. Il soccorso istruttorio non è invocabile per integrare un requisito sostanziale di ammissione, e l’esclusione che ne consegue costituisce attuazione automatica della lex specialis, non richiedendo una motivazione peculiare.
Il Fatto
Un Comune bandisce un concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore con profilo informatico. Il bando, all’art. 1, comma 1, lett. i), richiede il diploma di “perito informatico” o equipollente, di “informatica e telecomunicazioni” o equipollente, ovvero il diploma di Tecnico Superiore riconosciuto dal MIUR afferente al settore tecnico-informatico.
Il ricorrente presenta domanda dichiarando di possedere il diploma di perito tecnico industriale con indirizzo “Elettronica e Telecomunicazione”, conseguito nel 1995, e di essere iscritto all’ordine professionale. L’amministrazione lo esclude con nota del gennaio 2024, per mancanza del titolo di studio richiesto, e conferma l’esclusione con la determina che approva gli esiti dell’istruttoria delle istanze. Il ricorrente impugna gli atti davanti al TAR, chiedendo l’annullamento anche della clausola del bando ove interpretata in senso escludente. In sede cautelare il Tribunale sospende i provvedimenti per consentire la partecipazione, subordinandone gli effetti alla definizione del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il divieto di estensione dei requisiti di partecipazione, spiegando che un’interpretazione analogica o sistematica delle clausole del bando ingenera incertezza tra gli interessati e pregiudica quanti si sono attenuti al significato letterale delle regole, oltre a incidere sulla posizione di chi è già legittimato a partecipare. I requisiti, dunque, sono suscettibili soltanto di stretta interpretazione: quando il bando richiede tassativamente un determinato titolo, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo equipollenza stabilita per legge (Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 1992, n. 251).
L’equipollenza ha carattere eccezionale e non è oggetto di applicazione analogica (Cons. Stato, VI, 8 febbraio 2016, n. 495; Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5886). Un titolo nominalmente differente, seppure del vecchio ordinamento, non può ritenersi equipollente al titolo espressamente richiesto, né la valutazione complessiva del percorso formativo può sopperire alla mancanza. Il Collegio richiama altresì l’indirizzo secondo cui l’amministrazione che indice il concorso, in assenza di specifiche indicazioni di legge, è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo di studio, in relazione alla professionalità richiesta (Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494).
Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che il bando esigeva chiaramente il diploma di “perito informatico” o di “informatica e telecomunicazioni”, o titoli superiori del settore tecnico-informatico (in claris non fit interpretatio). Il diploma del ricorrente non è menzionato e il percorso formativo non è equivalente. L’Allegato D al d.P.R. n. 88/2010 dimostra infatti che il previgente indirizzo “Elettronica e Telecomunicazioni” è confluito in “Elettronica ed Elettrotecnica”, mentre la figura del perito informatico è confluita in “Informatica e Telecomunicazioni”: la Riforma Gelmini segna una differenza sostanziale, non meramente formale, tra i due percorsi, e ciascun indirizzo del previgente ordinamento confluisce in un solo nuovo indirizzo.
Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio osserva che esso opera unicamente per sanare irregolarità materiali o errori desumibili dalla documentazione già presentata e non può supplire alla mancanza di un requisito sostanziale di ammissione (TAR Lombardia, Sez. III, 6.4.2022, n. 778; TAR Lazio, Sez. IV, 25.3.2022, n. 3422). Neppure sussiste carenza di motivazione: l’esclusione è conseguenza automatica della mancanza del requisito e il provvedimento contiene elementi sufficienti a rendere edotto l’interessato. Infine, l’impugnativa del bando è infondata, rientrando la scelta dei titoli nella discrezionalità amministrativa, esercitata in modo logico e coerente.
Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese in considerazione della peculiarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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