Abusi edilizi su area vincolata: ripristino dovuto e irrilevanza del tempo trascorso (Cons. Stato n. 1677 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In area soggetta a vincolo paesaggistico, le difformità delle opere rispetto ai titoli abilitativi edilizi e paesaggistici impongono l’obbligo di ripristino, a nulla rilevando il tempo trascorso dalla realizzazione. La sussistenza dell’abuso si accerta con un approccio globale e non atomistico, che considera l’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. Il rilascio della concessione demaniale non compensa la mancanza del titolo edilizio né fonda un affidamento sulla liceità delle opere. L’eventuale accertamento di conformità edilizia e di compatibilità paesaggistica non inibisce di per sé la demolizione, perché non avviene d’ufficio ma presuppone un’istanza del privato.
Il Fatto
La società appellante gestisce uno stabilimento balneare e ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha intimato la demolizione di una serie di opere realizzate in difformità dai titoli conseguiti nei primi anni Novanta e rappresentate nelle planimetrie della concessione demaniale suppletiva rilasciata nel 2004: una maggiore altezza del corpo principale, modifiche alle tramezzature interne, difformità di superfici esterne, una canna fumaria, una rampa di accesso più larga e con diverso livello rispetto all’arenile, un maggior numero di cabine stagionali.
Il TAR Liguria, con sentenza n. 234 del 2023, ha respinto il ricorso senza pronunciarsi sulle spese, per la mancata costituzione del Comune. La società ha proposto appello articolando quattro motivi; il Comune non si è costituito nemmeno in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo profilo, relativo all’asserita indeterminatezza dell’ordinanza, il Collegio ritiene che gli abusi siano identificati in maniera sufficientemente precisa da consentire tanto il ripristino quanto la difesa in giudizio: si tratta di difformità dai titoli, descritte anche mediante rinvio al confronto tra questi e la concessione del 2004.
Sul piano sostanziale la Corte ribadisce che la sussistenza dell’abuso va accertata seguendo un approccio globale e non atomistico, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni, richiamando Cons. Stato, sez. VII, 27 gennaio 2026, n. 702. Trovandosi l’immobile in area soggetta a vincolo paesaggistico, le difformità rispetto al titolo comportano l’obbligo di ripristino, come affermato anche da Cons. Stato, sez. II, 2 aprile 2025, n. 2814.
Non conduce a diversa conclusione il tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, che non esime dalla repressione dell’illecito, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9. Né rileva il rilascio della concessione demaniale, che non può compensare la mancanza del titolo edilizio né fondare un legittimo affidamento sulla liceità delle opere, in linea con Cons. Stato, sez. VII, 16 aprile 2025, n. 3312.
Infine, il Collegio esclude che la possibile presenza dei presupposti per l’accertamento di conformità edilizia e per la compatibilità paesaggistica possa di per sé inibire la demolizione. Il rilascio dei titoli in sanatoria non avviene d’ufficio, ma presuppone comunque un’istanza del privato, che può ancora essere presentata. L’appello è quindi respinto nel suo complesso; nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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