Soccorso istruttorio non dovuto per date errate nel DGUE e requisito esperienziale (TAR Toscana n. 1418 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio non è dovuto quando le dichiarazioni rese dal concorrente non presentino incertezze o ambiguità che rendano rilevabile un possibile errore nella redazione della domanda. I principi di risultato e di buona fede vanno contemperati con quelli di autoresponsabilità ed efficienza dell’azione amministrativa, sicché la stazione appaltante non ha l’onere automatico di chiedere chiarimenti a fronte di dichiarazioni non conformi alla lex specialis. L’erronea indicazione delle date di svolgimento di un contratto nel DGUE, tale da far apparire mancante il requisito esperienziale, equivale al mancato possesso del requisito stesso e integra una causa tipizzata di esclusione. La normativa comunitaria configura l’attivazione della stazione appaltante come facoltà, non come obbligo.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura indetta da ESTAR per l’affidamento del servizio di supporto nella gestione dei parcheggi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Il disciplinare richiedeva, quale requisito speciale di qualificazione, l’esecuzione negli ultimi cinque anni di un servizio analogo della durata di almeno tre anni, anche con contratti non continuativi.
Nel DGUE la ricorrente indicava per errore date non corrette per uno dei servizi svolti, facendo apparire il requisito come mancante. L’amministrazione la escludeva ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e confermava l’esclusione dopo i solleciti della società. Il ricorso impugnava le comunicazioni di esclusione, il disciplinare e i verbali di gara, deducendo la mancata attivazione del soccorso istruttorio e la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione del soccorso istruttorio, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l’istituto non consente l’integrazione di dichiarazioni del tutto omesse nei documenti allegati all’offerta, neppure quando non riguardino aspetti tecnici o economici della proposta (Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2024, n. 1372; Consiglio di Stato sez. V, 22/02/2021, n. 1540).
I principi di risultato e di buona fede devono essere contemperati con l’autoresponsabilità del concorrente e con l’efficienza dell’azione amministrativa. Ne deriva che la stazione appaltante non è automaticamente onerata di chiedere chiarimenti, essendo necessario che si palesino incertezze o ambiguità idonee a rendere rilevabile un possibile errore. Tale lettura non contrasta con la normativa comunitaria, che configura l’attivazione della stazione appaltante come facoltà, orientata al buon andamento e all’economia dei tempi e degli oneri burocratici.
Nel caso concreto non emergevano elementi atti a mettere in dubbio l’esattezza delle dichiarazioni. Il Collegio esclude rilevanza alla presunta scarsità dello spazio nel modulo, poiché l’errore non riguardava l’omessa dichiarazione di un servizio per mancanza di spazio, ma le date di inizio e fine di un contratto pur dichiarato. Neppure rileva la dichiarazione generale di possesso dei requisiti, riferita non all’esperienza richiesta dalla lex specialis ma ai requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Quanto alla dedotta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, il Collegio osserva che la dichiarazione di requisiti insufficienti ai fini della partecipazione equivale al mancato possesso degli stessi, riconducibile a una causa tipizzata di esclusione. Il secondo motivo, fondato sull’assunto obbligo di riammissione a seguito della dimostrazione del possesso del requisito, è parimenti infondato, non sussistendo alcun obbligo di ammettere imprese che non abbiano presentato domande idonee al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal soccorso istruttorio.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 4.500 oltre IVA e c.p.a.
Nota della Redazione
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