Tettoia in zona paesaggistica: sanatoria negata per nuova superficie utile (Cons. Stato n. 1676 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tettoia realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico che comporti la creazione di una nuova superficie utile non è suscettibile di sanatoria, in quanto ricade nella preclusione sancita dall’art. 167, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 42/2004. È inammissibile la sanatoria parziale di un intervento edilizio unitario, non potendo l’amministrazione assentire il solo manufatto che il privato intenda mantenere. Sul piano procedimentale, l’amministrazione non ha l’obbligo di confutare analiticamente le argomentazioni del privato, essendo sufficiente che ne tenga conto e che la motivazione del provvedimento sia nel complesso idonea a sorreggerne il dispositivo.
Il Fatto
L’appellante, proprietaria di un fabbricato a uso residenziale, ha impugnato davanti al TAR Liguria il provvedimento con cui il Comune ha negato la sanatoria edilizia, previo accertamento di compatibilità paesaggistica, e ha disposto la parziale rimessa in pristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza di titolo.
Il diniego si fondava sul verbale negativo della commissione locale per il paesaggio, sulla destinazione agricola della zona, che vieta l’edificazione residenziale, e sull’impossibilità di assentire il progetto di parziale ripristino, che manteneva un porticato qualificato come superficie utile e non come tettoia. Il TAR ha respinto il ricorso. L’interessata ha proposto appello, chiedendo anche il rinvio della discussione per la pendenza di due pratiche edilizie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio. Le sopravvenienze richiamate non integrano i «casi eccezionali» richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., poiché la prima pratica è stata dichiarata inefficace e la seconda sospesa. I relativi documenti sono ammissibili perché sopravvenuti al giudizio di primo grado e divenuti rilevanti solo per effetto dell’istanza.
Nel merito, la Corte rileva un primo ostacolo di ordine strutturale: la sanatoria era stata richiesta per un manufatto a uso abitativo e non può essere accordata parzialmente, ossia solo per la tettoia che si vorrebbe mantenere. Il richiamo è a Cons. Stato, sez. II, n. 9690 del 2025, che esclude sanatorie parziali o condizionate rispetto a un intervento unitario.
Superando il profilo della natura pertinenziale, il Collegio ritiene dirimente il dato paesaggistico: la tettoia non è sanabile perché comporta creazione di una nuova superficie utile e ricade quindi nella preclusione dell’art. 167, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 42/2004. Sul punto è richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 8380 del 2025, secondo cui la tettoia esprime superficie utile in quanto crea un’area coperta calpestabile utilizzabile in vari modi.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ribadisce che l’amministrazione non deve confutare analiticamente le argomentazioni del privato. È sufficiente che ne tenga conto e che la motivazione sorregga complessivamente il dispositivo, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. II, n. 7158 del 2023. Nel caso concreto il Comune ha comunicato il preavviso di diniego, ha dato atto delle osservazioni e le ha dichiarate non meritevoli di accoglimento, esponendo le ragioni della propria determinazione.
L’appello è quindi respinto nel suo complesso, con conferma della condanna alle spese di lite del grado in favore del Comune, liquidate in euro 4.000 oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.