Porto d’armi: il dimostrato bisogno va allegato in modo attuale e specifico (TAR Calabria n. 1233 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale presuppongono, ai sensi dell’art. 42 R.D. n. 773/1931, un dimostrato bisogno che si sostanzia nella comprovata sussistenza di un’attuale ed eccezionale esigenza di difesa, non altrimenti surrogabile con altri rimedi. Il giudizio di affidabilità del richiedente non è sufficiente. La valutazione prefettizia sull’attualità del bisogno costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è censurabile sotto il profilo logico e giuridico quando si fondi sulla risalenza dei fatti e sulla genericità delle allegazioni. L’onere di specificazione delle ragioni del bisogno è tanto più pregnante quanto più il contesto sociale ed economico offra strumenti alternativi e più sicuri di tutela.

Il Fatto

Il ricorrente, socio e amministratore di una società, aveva ottenuto la licenza di porto d’armi per difesa personale sin dal 2003, deducendo la necessità di permanere nella sede aziendale, collocata in una zona industriale isolata, anche fino a tarda ora, e di trasportare danaro contante. Il Prefetto della Provincia di Cosenza ha respinto l’istanza di rinnovo, ritenendo venuta meno l’attualità del bisogno rappresentato.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e contraddittorietà, avendo la licenza ricevuto rinnovo per circa diciassette anni sulle medesime ragioni. L’amministrazione ha insistito per l’infondatezza. La domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 42 R.D. n. 773/1931, che attribuisce al Prefetto la facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di portare pistole. La norma conferma la logica di regola ed eccezione: la regola è il divieto di detenzione delle armi ne cives ad arma veniant, mentre le eccezioni, di stretta interpretazione, ammettono il rilascio al ricorrere di determinate circostanze.

La condizione indispensabile è dunque il dimostrato bisogno. La giurisprudenza citata — TAR Campania, Salerno, n. 457 del 2025, TAR Toscana n. 935 del 2016 e TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 838 del 2016 — chiarisce che non basta il giudizio di affidabilità: occorre una comprovata sussistenza di un’attuale ed eccezionale esigenza di difesa personale, non altrimenti surrogabile con altri rimedi.

Nel caso concreto, l’amministrazione ha spiegato che i precedenti rinnovi si erano fondati sulle vicende richiamate dall’interessato, che allora rendevano attuale il bisogno, attualità poi venuta meno con il trascorrere del tempo e in base alla valutazione tecnica della Forza di polizia. Tale valutazione non è censurabile: l’evento di furto è risalente e l’episodio di minaccia è del tutto generico nel suo concreto ubi consistam.

Anche il trasporto di danaro dalla sede aziendale all’istituto di credito risulta genericamente allegato, diversamente dal precedente invocato dalla difesa (TAR Calabria, Catanzaro, n. 1623 del 2021), in cui erano state indicate causale, importi e frequenza dei trasferimenti. L’onere di specificazione è ancor più pregnante perché il ricorso al pagamento elettronico costituisce oggi il modo ordinario e più sicuro di eseguire le transazioni economiche.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Le spese sono compensate, tenuto conto della pluriennale diversa determinazione amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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