Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2660 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il diritto di credito non ha natura costitutiva: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi di capitale, interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per il pagamento. Per il caso di ulteriore inerzia è legittima la nomina del commissario ad acta, le cui funzioni sono attivate solo su istanza del creditore.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 17.6.2024.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’entità delle somme richieste, come calcolata dalla ricorrente, non è quindi definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi vanno verificati nella loro esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va pertanto accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnandogli un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Nel caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni; l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali, senza alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..
Nota della Redazione
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