Terzo condono in area vincolata escluso per gli abusi maggiori (Cons. Stato n. 5876 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi del comma 26 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, il condono è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al medesimo d.l. n. 269/2003, purché non comportino aumento di cubatura e superficie e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste, ossia che le opere siano realizzate prima dell’imposizione del vincolo, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Non sono invece suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, realizzate su immobili siti in aree vincolate, a prescindere dal carattere relativo del vincolo e dalla conformità urbanistica dell’intervento. Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto a fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova opera comportante creazione di volume, senza distinzione tra volume tecnico e altro tipo di volume, interrato o meno.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la determinazione dirigenziale con cui è stata rigettata l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 12/2004. L’istanza riguardava la trasformazione a cantine di un’intercapedine posta tra il terreno e l’intradosso del solaio di calpestio di un piano seminterrato, con realizzazione di ambienti sviluppanti una superficie di mq. 58,18.
Il diniego si fondava sul rilievo che gli interventi erano stati eseguiti su un immobile ricadente all’interno di un’area naturale protetta e non rientravano tra quelli sanabili in zona vincolata. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. L’appellante ha proposto appello articolando sei motivi, lamentando l’erroneità della sentenza quanto all’onere motivazionale della pubblica amministrazione, alla qualificazione delle opere, alla disciplina del terzo condono nel Lazio e alla conformità urbanistica dell’intervento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’amministrazione non è tenuta a una specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. È sufficiente che ne abbia dato conto in modo sintetico, essendo adeguata la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto.
Sul secondo motivo, il Collegio ha escluso il vizio di ultrapetizione. Il TAR ha compiutamente rilevato che l’area interessata, pur non direttamente ricompresa all’interno della riserva naturale, ricade nell’area contigua istituita a sua protezione ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 29 del 07 ottobre 1997 e sottoposta ad analogo vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998. Tale analisi costituisce approfondimento giuridico e normativo di elementi già dedotti in giudizio. Il comma 2 del medesimo articolo riconduce sia la riserva sia l’area in questione alla categoria delle aree naturali protette, soggette alla tutela prevista dall’art. 142, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 42/2004.
Quanto ai restanti motivi, il Collegio ha richiamato i consolidati orientamenti in materia di abusi minori e abusi maggiori. Il terzo condono è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, per effetto dei limiti ulteriori contemplati dal comma 27 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, i quali si aggiungono a quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 e non sono racchiusi nell’area dell’inedificabilità assoluta.
Nel caso di specie, le opere non rientrano nelle tipologie limitate ammesse. Il recupero di uno spazio tombato in precedenza inaccessibile, con conseguente incremento della volumetria complessiva dell’immobile, integra un intervento di nuova costruzione. Il divieto di incremento dei volumi imposto a fini di tutela del paesaggio si riferisce a qualsiasi nuova opera comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.
L’appello è stato pertanto respinto, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.