Abusi edilizi in zona vincolata: valutazione unitaria e insanabilità (Cons. Stato n. 1536 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di opere abusivamente realizzate, la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica degli interventi, dovendosi considerare l’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. Il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva, infatti, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme delle opere e dalla loro incidenza sul complesso immobiliare unitariamente inteso. Ne consegue che il frazionamento dei singoli interventi è irrilevante e non consente di scomporre una parte dell’opera per sottrarla alla sanzione demolitoria. Gli interventi comportanti nuovi volumi e nuove superfici in area assoggettata a vincolo paesaggistico, realizzati in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, configurano un abuso insanabile ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sono legittimamente sanzionati ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, non trovando applicazione il meccanismo di cui all’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, riservato agli interventi di ristrutturazione edilizia.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile aveva ottenuto nel 2007 due permessi di costruire in sanatoria. In relazione al fabbricato le veniva contestata la realizzazione, in difformità dal permesso n. 8 del 2007, di tettoie in legno, nuove aperture, un ampliamento volumetrico e un manufatto adibito a pollaio. Il Comune irrogava la sanzione demolitoria ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 con ordinanza dirigenziale del 2015.

La ricorrente impugnava l’ordinanza davanti al TAR Campania e presentava tre istanze di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica. Seguiva la sospensione dei procedimenti in attesa dell’autorizzazione paesaggistica e, quindi, un ricorso per motivi aggiunti avverso il silenzio dell’Amministrazione. Il TAR, con sentenza n. 676 del 2023, respingeva il ricorso integrato. La proprietaria proponeva appello, deducendo l’errata qualificazione della nota di sospensione quale sostanziale diniego, l’illegittimità della considerazione unitaria degli abusi e l’applicabilità del più mite trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rilievo sull’asserita omessa pronuncia del giudice di primo grado. La nota con cui il Comune aveva sospeso i procedimenti, in attesa delle autorizzazioni paesaggistiche, costituisce a giudizio del Consiglio di Stato un sostanziale diniego di sanatoria, non assistito dalle necessarie autorizzazioni. Poiché tale nota non è stata impugnata, il diniego di sanatoria edilizia è divenuto incontestabile e le censure sulla compatibilità urbanistica delle opere sono inammissibili.

Nel merito la Corte esclude comunque la pretesa conformità. La proprietaria ha sostanzialmente frazionato l’intervento presentando tre distinte istanze, ma le opere complessivamente realizzate — nuove aperture, ampliamento con volume per servizi, pensiline, una tettoia su pilastrini e un manufatto di oltre 44 mq — non possono essere atomisticamente considerate. Richiamando la giurisprudenza prevalente (Cons. Stato n. 9022 del 2023, Cons. Stato n. 2119 del 2023), il Collegio ribadisce che il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme dei lavori e dalle reciproche interazioni.

Gli abusi sono stati realizzati in area sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici, inclusa in zona R.U.A. del P.T.P. dei Comuni Vesuviani, ove sono consentiti solo interventi senza aumenti di volumetria. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, le opere in aree vincolate sono sanabili solo se di carattere minore, senza aumento di superficie e volume. La realizzazione di nuovi volumi e superfici in zona vincolata, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, configura dunque un abuso insanabile (Cons. Stato n. 9986 del 2022; Cons. Stato n. 8806 del 2023).

Quanto al secondo motivo, il Collegio conferma la correttezza della sanzione demolitoria. Gli interventi hanno determinato una profonda trasformazione dell’immobile, con ampliamenti volumetrici e superficiari che necessitavano del permesso di costruire: non si tratta quindi di opere minori riconducibili alla ristrutturazione edilizia, con conseguente inapplicabilità dell’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001. L’opera abusiva va identificata con riferimento al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi (Cons. Stato n. 4569 del 2024; Cons. Stato n. 4568 del 2018; Cons. Stato n. 8778 del 2022).

Infine, la Corte respinge la censura sull’omesso esame del terzo motivo: il TAR lo ha implicitamente rigettato argomentando sulla trasformazione complessiva dell’immobile e sulla modifica dei prospetti, esito che non muterebbe stante l’impatto globale degli interventi, non sanabile ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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