Silenzio su occupazione sine titulo e legittimazione dell’erede non provata (TAR Puglia n. 1312 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull’istanza di restituzione di un’area occupata sine titulo, ovvero di emissione di provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, la legittimazione attiva del soggetto che agisce iure successionis presuppone la dimostrazione, almeno mediante un principio di prova, della qualità di erede e della titolarità del bene. La dichiarazione di successione che non contempli tra gli immobili il fondo oggetto di causa e che indichi ulteriori coeredi non integra tale onere. Il mero invito dell’ente a rivolgersi all’ufficio tecnico, privo di riconoscimento esplicito o implicito della proprietà in capo all’istante, non vale a supplire alla carenza probatoria. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Il Fatto
La ricorrente espone che il Comune di Ischitella, con decreto sindacale e successivo verbale di consistenza del 1988, avrebbe occupato d’urgenza un fondo censito al foglio 48/A, particella 759, per la sistemazione di una via comunale. Alla procedura di occupazione non sarebbe seguita alcuna espropriazione, sicché l’occupazione sarebbe allo stato senza titolo. Assumendo di essere coerede della titolare del fondo, l’istante ha diffidato l’ente, con nota del 6.03.2024, a restituire l’area previa riduzione in pristino, ovvero ad adottare un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con determinazione degli indennizzi e dei risarcimenti.
Non avendo il Comune fornito alcuna risposta, l’interessata ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990. L’ente si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso: avrebbe conseguito la proprietà del fondo per usucapione ultraventennale e, comunque, la dichiarazione di successione non conterrebbe il terreno in questione.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e la ritiene fondata. La ricorrente dichiara di agire quale erede della proprietaria, ma non allega alcun principio di prova idoneo a dimostrare tale status. La dichiarazione di successione prodotta in atti non contempla, tra i beni immobili oggetto della successione, alcun terreno e nemmeno quello censito al foglio 48/A, particella 759.
Il dato non è isolato. Nella stessa dichiarazione risultano eredi, oltre alla ricorrente, anche i germani, circostanza che incide sulla prospettazione di una legittimazione esclusiva. Il Tribunale non ritiene persuasive le difese svolte nella memoria depositata il 3.11.2025, secondo cui la qualità ereditaria emergerebbe dalla documentazione in atti e sarebbe stata implicitamente riconosciuta dall’amministrazione attraverso una corrispondenza pluriennale.
Sul punto il collegio è netto: dagli atti non emerge alcun atto da cui desumere il riconoscimento, da parte del Comune, della ricorrente quale proprietaria del fondo di cui si reclama la restituzione. Nemmeno la corrispondenza tra le parti è utile, risultando del tutto generica. L’unica nota comunale allegata, del 22.6.2018, si risolve in un mero invito a rivolgersi al responsabile dell’ufficio tecnico, senza alcun riconoscimento esplicito o implicito della qualità di legittima proprietaria.
La conseguenza processuale è la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese sono integralmente compensate tra le parti per ragioni di equità, suggerite dalla natura delle questioni controverse.
Nota della Redazione
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